Con l’ulteriore circolare interpretativa del Ministero dell’Interno si è definito il perimetro normativo all’interno del quale dovranno muoversi gli operatori del settore. In parziale riforma rispetto a quanto indicato con circolare 12 Marzo 2020 il Ministero ha ora precisato che a “seguito di interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio, con i Ministri competenti e con alcuni Prefetti maggiormente interessati” l’autorizzazione a tenere aperto per i negozi non alimentari che tuttavia vendono beni di prima necessità (tra essi gli elettrodomestici e l’elettronica) è esclusa per le giornate festive e pre-festive.
Nella medesima circolare inoltre si prescrive che i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e pre-festive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Si ricorda che il DPCM 11 Marzo 2020 nel definire le tipologie di punti vendita per i quali non vige l’obbligo di sospensione delle attività, ovvero quelli elencati all’allegato 1 del medesimo provvedimento, ha anche abrogato la disposizione di cui alla lettera r) dell’art. 1 del precedente DPCM 8 Marzo 2020 che prevedeva la chiusura nel fine settimana dei punti vendita posti all’interno di Centri Commerciali e delle strutture di medie e grandi dimensioni, anche se indipendenti.
Pertanto le imprese esercenti:
– il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici e
– il commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
non sono tenute a sospendere la propria attività di vendita ma sono soggette a limitazioni in ordine alle giornate di apertura.
Si conferma che la definizione di “non specializzati” adottata dal Legislatore per la finalità di non escludere dall’elenco degli operatori autorizzati imprese che per ragioni varie possano avere codici ATECO diversi da 47.4 e seguenti. La norma ricomprende ogni rivenditore di tali prodotti indipendentemente dalle dimensioni e dai format di vendita. Sono ovviamente fatte salve tutte le previsioni in materia di sicurezza degli addetti e dei consumatori, ovvero la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Sarà ovviamente facoltà delle imprese indipendenti e delle organizzazioni centralizzate orientarsi autonomamente in relazione alla sospensione, alla rimodulazione o al proseguimento della propria attività, dandone informativa alla clientela.
Aires e Ancra Confcommercio auspicano infine che la Protezione Civile possa mettere quanto prima a disposizione per tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale (il cosiddetto Kit Sicurezza) al fine non solo di aumentare al massimo la tutela della Salute di tutti ma anche di consentire nel modo più sereno possibile il prosieguo delle attività produttive, distributive e di erogazione di servizi essenziali.