Effinciency_and_Environment_05_2019

31 Efficiency & Environment - Maggio 2019 Approfondimenti L’obbligo e la sanzione amministrativa La normativa di riferimento per la conduzione delle DE obbligatorie è data da: Dlgs 102/2014 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’ef- ficienza energetica; pacchetto dell’Ente Na- zionale Italiano di Unificazione, del Comitato Elettrotecnico Italiano e del Comitato Europeo di Normazione UNI CEI EN 16247; Documento di Chiarimenti in materia di DE nelle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico - Mise di novembre 2016 e Documento di Chiarimenti in materia di DE e certificazione ISO 50001 del Mise di dicembre 2018. A ogni sito produttivo dell’impresa viene as- sociata una DE. Per sito produttivo si intende un luogo geograficamente definito in cui vie- ne prodotto un bene e/o fornito un servizio ed entro il quale l’uso dell’energia risulta sotto il controllo dell’impresa. Spesso, i siti dell’impresa risultano numerosi, di conseguenza, si procede alla clusterizzazione, ossia all’estrazione di al- cuni di essi (campionamento) fra quelli che rap- presentano la totalità e che vengono collocati all’interno di fasce di consumo. I siti da diagno- sticare, per ogni impresa, possono essere mas- simo 100. Risulta obbligatorio inviare al’Enea il Documento di Clusterizzazione e il Rapporto di DE che deve risultare conforme all’allegato 2 del Dlgs 102/2014. A decorrere dal 19 luglio 2016, per le DE obbli- gatorie può configurarsi come Referente della DE - Rede, esclusivamente, una Energy Servi- ce Company - Esco certificata sotto accredita- mento ai sensi della UNI CEI 11352 oppure un Esperto in Gestione dell’Energia - EGE certifica- to sotto accreditamento secondo la norma UNI CEI 11339. La forchetta della sanzione amministrativa pecuniaria va da 4.000 a 40.000 euro per le imprese obbligate che non effettuano la DE. In caso di DE non conforme, l’intervallo si at- testa tra 2.000 e 20.000 euro. La sanzione non esime dall’esecuzione della DE. La prima scadenza per la trasmissione delle DE all’Enea viene fissata a dicembre 2015, suc- cessivamente, la cadenza risulta quadriennale. Oltre 7.200 imprese (di cui circa il 63% apparte- nenti al settore industriale) tagliano il traguardo di dicembre 2015 per un totale di oltre 14.000 DE prodotte. I prossimi passi Si avvicina la seconda tornata di DE (dicembre 2019), cosa accadrà? Si confermerà lo stesso numero di DE del 2015? Inoltre, oltre agli aspet- ti quantitativi, quali saranno le caratteristiche qualitative delle nuove DE? Nel 2014, l’Enea costituisce un team di lavoro dedicato al tema delle DE obbligatorie e, in circa cinque anni, fornisce un grande contributo all’agevole svolgimento delle stesse. L’Enea predispone le Linee Guida contenenti le metodolo- gie per la clusterizzazione dei siti e per il monitoraggio dei consumi energetici dei siti. Il piano di monitoraggio viene reso obbligatorio per il 2019. Il numero massimo di siti da monitorare, per ciascuna impresa, viene fissato pari a 50 a mezzo campagne contingentate o strumenti di misurazione permanenti. Inoltre, le Associazioni di categorie confezionano le Linee Guida Settoriali afferenti: banche, industrie del dolce e della pasta, cartiere, fonderie, edifici, telecomunicazioni, vetrerie, industria ceramica, produzione di gomma e plastica, grande distribuzione organizzata, raffinerie, termovalorizzatori, ser- vizio idrico integrato e strutture sanitarie. L’Enea pubblica le relazioni derivanti dalle attività di studio delle DE pervenute recanti gli indicatori di prestazione ener- getica, i benchmark, l’analisi delle tecnologie e/o delle lavo- razioni per i settori produttivi di fusione dei metalli, carta, ceramica e vetro. L’Enea si sta occupando dei controlli sulle DE pervenute (3% per ogni anno; 100% all’anno se Rede interno all’impre- sa). L’attività di controllo può prevedere verifiche in situ e l’Enea ne sta svolgendo alcune. L’Enea sta realizzando un ciclo di eventi informativi e forma- tivi, in tutta Italia, in relazione all’obbligo di DE per il 2019. E in ultimo, sta provvedendo alla dismissione del portale in- formatico per la trasmissione delle DE obbligatorie al fine di predisporre un ‘nuovo portale Audit 102’. Tale portale richie- de, necessariamente, una nuova registrazione. Pertanto, per le DE afferenti all’obbligo del 2019, l’Enea comunica di non fare riferimento al portale desueto ma attendere la messa online del nuovo prevista entro giugno 2019. Foto tratta da www.pixabay.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0NzE=