Automazione Oggi 455
GIUGNO-LUGLIO 2024 AUTOMAZIONE OGGI 455 | 99 a decisione da parte di un’im- presa di installare un impianto di videosorveglianza può derivare dalle più diverse ragioni: prote- zione del patrimonio aziendale, sicurezza sul lavoro oppure ot- timizzazione della produzione. Questa ha però una serie di im- portanti implicazioni e conseguenze, obbli- gando la società a una serie di adempimenti e accorgimenti in relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti interessati. Tra i temi più rilevanti vi sono sicuramente quelli relativi al trattamento dei dati personali e al controllo a distanza dei lavoratori. Rispetto al primo tema, fondamentale ri- sulta essere la normativa in tema di privacy, con particolare riferimento al regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Re- gulation, di seguito Gdpr) e alle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell’European Data Protection Board (Edpb), oltre che tutti i pareri e gli interventi del Garante della pri- vacy. Innanzitutto, perché la raccolta delle immagini possa configurarsi come un tratta- mento dei dati personali deve essere possi- bile l’identificazione delle persone: la ripresa di soggetti distanti e non identificabili non comporta l’applicazione della normativa in tema di privacy. Il trattamento dei dati perso- nali è regolato dal Titolare del trattamento, individuato nell’azienda stessa nella persona del legale rappresentante a cui è stata attri- buita delega specifica in materia di privacy. Il Titolare del trattamento deve inoltre ade- guarsi alla disciplina della privacy fin dal momento della progettazione dell’impianto, come imposto dal principio di privacy by design. La struttura, la posizione e la dimen- sione dell’impianto devono essere ideate per le specifiche esigenze dell’azienda, evitando indebiti sovradimensionamenti. Un adegua- mento preventivo alla normativa eviterà co- stosi interventi correttivi dopo il ricevimento di contestazioni da parte delle pubbliche au- torità di controllo (nella fattispecie, da parte del Garante della privacy, che agisce attra- verso la guardia di finanza). Per quanto ri- guarda l’accesso alle immagini, questo deve essere limitato al minor numero possibile di soggetti, incaricati per iscritto e sottopo- sti a una specifica formazione in materia di privacy. La registrazione e la conservazione delle immagini deve poi essere limitata sola- mente a quanto necessario per perseguire le finalità prefissate (generalmente le aziende conservano le immagini per 24/48 ore). Il trattamento dei dati relativo alla videosor- veglianza deve essere poi inserito all’interno del registro delle attività di trattamento del titolare, con indicazione delle caratteristiche come prescritto dall’art. 30 del Gdpr. In caso di modifiche questo dovrà essere aggiornato nelle parti non più attuali, in quanto stru- mento atto a rappresentare la situazione di fatto in quel preciso momento dell’azienda. L’azienda può decidere di avvalersi di una società esterna per il servizio di manuten- zione o assistenza dell’impianto; in questo caso la società esterna deve essere nominata responsabile del trattamento, con la sotto- scrizione di un accordo di nomina specifico. Relativamente al secondo tema in esame, ossia i controlli a distanza dei lavoratori, l’u- nica disposizione dell’ordinamento italiano che si pronuncia espressamente è l’art. 4 della legge 300/1970 (cd. Statuto dei Lavo- ratori), modificato in parte dal d.lgs. D.lgs. 151/2015 (cd. Jobs Act). Tramite questa di- sposizione il legislatore ha inteso definire le finalità per le quali è possibile implementare un sistema di controlli a distanza: 1. Esigenze organizzative e produttive; 2. Sicurezza del lavoro; 3. Tutela del patrimonio aziendale (quest’ul- tima ipotesi aggiunta dal d.lgs. 151). L’ultima ipotesi denota perfettamente le in- tenzioni del legislatore e della riforma del 2015, volta a rendere la procedura di instal- lazione dell’impianto di videosorveglianza più semplice e snella, aiutandolo nella pro- tezione del patrimonio aziendale. Il datore di lavoro, inoltre, prima di installare qualsiasi sistema di videosorveglianza, deve darne comunicazione alle rappresentanze sinda- cali (se non sono presenti, è possibile altresì richiedere un’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro), indicando altresì le modalità di funzionamento del sistema, la tipologia dei dati trattati, i soggetti preposti alla cono- scenza e al trattamento delle informazioni riservate e le finalità perseguite. Tale comu- nicazione è finalizzata al raggiungimento di un accordo con le rappresentanze sindacali, al fine di definire il perimetro di azione e la pervasività del sistema di controllo. L’art. 4 prevede infine che il datore di lavoro debba fornire al dipendente sottoposto a controllo una specifica informativa contenente le in- formazioni indicate dall’art. 13 del Gdpr, tra cui l’identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile del trat- tamento, le finalità perseguite e le modalità di trattamento dei dati. L Videosorveglianza in azienda Cristiano Cominotto Studio legale A.L. Assistenza Legale @cristiano-cominotto AUTOMAZIONE OGGI AVVOCATO
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