Automazione Oggi 454

Tutorial AUTOMAZIONE OGGI 144 | MAGGIO 2024 AUTOMAZIONE OGGI 454 un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente. Si tratta quindi di una modifica non pianificata, che crea nuovi pericoli che prima la macchina non aveva, o aumenta quelli esistenti, con un concetto che contempla anche la parte software. Nel delimitare le responsabilità a ca- rico del fabbricante diventano perciò importanti le istruzioni d’uso dell’oggetto da questo for- nite. Inoltre, all’art.18 il Regolamento dice che qualsiasi persona fisica o giuridica che esegua modifiche sostanziali a un prodotto, ne diventa il fabbricante e ne assume tutti gli obblighi. Gestione dei reclami e tecnologie evolutive Un nuovo importante obbligo in capo ai fab- bricanti viene introdotto all’art.10, per cui tutte le informazioni relative a reclami e non confor- mità di prodotto riscontrate post-immissione sul mercato fanno parte della documenta- zione tecnica della macchina. Si stabilisce quindi un legame forte con i sistemi di qualità e la ISO9001, con la richiesta di introdurre in azienda un’adeguata gestione di reclami e non conformità sui propri prodotti. Altro punto importante che l’art.10 introduce è, poi, che i prodotti devono essere tracciabili, per cui oc- correrà iniziare a capire dove questi vanno a finire sul mercato. Diverse sono le novità introdotte all’art.3, che ri- porta i requisiti essenziali di sicurezza per i pro- dotti. A partire dal punto 1.1.2, in cui si dice che nella valutazione dei rischi il fabbricante dovrà tenere conto non solo dell’uso corretto e scor- retto ragionevolmente prevedibile, ma anche degli sviluppi evolutivi dell’oggetto. Il punto 1.1.6, relativo all’ergonomia, quindi pertinente l’interazione uomo-macchina, si arricchisce di 2 commi: l’interfaccia uomo-macchina deve essere adattata alle caratteristiche degli opera- tori, anche quando sono impiegate tecnologie completamente o parzialmente auto-evolutive; e le macchine dotate di algoritmi capaci di fare scelte devono essere in grado di comunicare in modo comprensibile all’operatore che cosa faranno e perché lo fanno. Il punto 1.3.7 introduce in maniera esplicita la robotica nel Regolamento, nei requisiti per gli elementi mobili: la prevenzione dei rischi da contatto che determinano situazioni di peri- colo e tensioni psichiche, che possono essere causate dall’interazione con la macchina, deve essere adeguata in relazione alla coesistenza in uno spazio condiviso, in assenza di collabora- zione diretta, o in relazione all’interazione nel caso di collaborazione diretta uomo-macchina. Occorre pertanto attivare funzioni di sicurezza tali da creare un’interazione sicura con l’ele- mentomobile, contemplando nella valutazione dei rischi sia il pericolo di natura meccanica, sia il possibile stress psicologico dell’operatore che lavora con il robot. Cybersecurity e disconnessione Completamente nuovo, in quanto assente nell’attuale Direttiva, è il requisito 1.1.9 relativo alla cybersecurity, che prevede la protezione dall’alterazione. Qui, il documento dice che i collegamenti della macchina con altri disposi- tivi, anche in rete, non devono determinare una situazione pericolosa né rischi modificando le caratteristiche dell’oggetto. In sostanza, la pro- tezione dall’alterazione deve impedire le mo- difiche software dell’oggetto o delle decisioni che l’oggetto può prendere. Inoltre, il sistema informatico della macchina deve raccogliere i dati sulle alterazioni realizzate sui componenti critici. Devono altresì essere identificati i sof- tware e i dati critici per il rispetto della sicurezza della macchina, e questi devono essere protetti in modo adeguato dall’alterazione accidentale o intenzionale. Sempre in tema di software e sistemi di co- mando, un’altra modifica molto importante introdotta al requisito 1.2.1 comporta che tutte le variazioni software dell’oggetto debbano essere registrate e mantenute accessibili per almeno 5 anni dopo l’avvenuta modifica del software, e si parla non solo di sicurezza asso- luta, ma anche di software della macchina. Altra novità rilevante concerne, infine, il requisito 1.2.6 sull’eventuale guasto dell’alimentazione: il nuovo Regolamento non parla più solo di energia, ma anche di connessione alla rete di comunicazione. Questo comporta che anche l’eventuale caduta della rete debba entrare nella valutazione dei rischi, affinché la perdita di segnale o la disconnessione della macchina a una rete non portino a situazioni di pericolo. Futuri sviluppi Un’ultima nota riguarda la modifica del con- cetto di lingua della documentazione tecnica: nel nuovo Regolamento non ci sarà più una versione originale e la sua traduzione: la lingua della documentazione potrà essere scelta in base a quelle che lo Stato membro di destina- zione riconosce come lingue accettate al pro- prio interno e in base agli accordi contrattuali tra le parti, che potranno definire la lingua dei documenti digitali del prodotto. Infine, il nuovo Regolamento Macchine rappre- senta solo il punto di partenza per lo sviluppo in dettaglio di altre direttive, che dal 2027 si riuni- ranno nel nuovo Regolamento. Questo, infatti, andrà a richiamareulteriori regolamenti, o ‘Azioni’, come le chiama in questo caso il Parlamento eu- ropeo, per esempio sulla AI e sulla cybersecurity, che saranno pertanto argomenti separati, og- getto di altri documenti specifici, richiamati però all’interno del Regolamento Macchine. Il nuovo Regolamento ha introdotto diverse novità in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza per i prodotti e alla sostenibilità ambientale Webinar Ucimu e FederUnacoma sul nuovo Regolamento Fonte: foto Shutterstock

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