Automazione Oggi 454

Tutorial MAGGIO 2024 AUTOMAZIONE OGGI 454 | 143 che poi gli Stati membri devono realizzare, ma di un Regolamento, i cui atti hanno effetto di- retto su Stati, fabbricanti e utilizzatori. Il mercato ha quindi 42 mesi di tempo per comprendere le novità che il Regolamento introduce, abro- gando definitivamente la Direttiva attualmente in vigore, dal 20 gennaio 2027. Inoltre, per conti- nuare a guardare al futuro e adattarsi all’odierna accelerazione dell’innovazione, per la prima volta nella storia della direttiva sulla sicurezza delle macchine il Regolamento verrà riesami- nato ogni 4 anni da parte della Commissione, per valutare che i contenuti siano ancora ade- guati al continuo progresso tecnologico. Ambiente, software e digitalizzazione Tra i concetti che il nuovo Regolamento mac- chine introduce vi è anche quello di ‘ambiente’, la cui tutela va garantita insieme a quella di persone, animali e beni. Il documento va così ad allinearsi ai principi del protocollo interna- zionale IEG sulla gestione della sostenibilità delle aziende e dei loro prodotti sul mercato, imponendo a fabbricanti e utilizzatori di porre particolare attenzione al tema delle emissioni. Il documento mira poi a garantire una migliore gestione del software, che costituisce una delle evoluzioni più eclatanti dalla stesura della pre- cedente Direttiva, quando i software non erano contemplati come strumenti di sicurezza e tutto doveva essere elettromeccanico, mentre di fatto, oggi, non esiste applicazione complessa che non impieghi un software di sicurezza. Con l’avvento del nuovo Regolamento, dunque, il software che rientra nella componentistica di sicurezza va marcato CE, secondo un preciso iter tecnologico e certificativo per le applica- zioni di tipo immateriale. Viene inoltre inclusa la gestione della cybersecurity, nuovo elemento che modifica il processo di valutazione dei rischi delle applicazioni alla luce degli attacchi infor- matici. Altra novità fondamentale è la disciplina delle ‘modifiche sostanziali’, un qualcosa che di fatto esiste già e che il nuovo Regolamento va a normare in forma ufficiale dandone una chiara definizione. Il documento si aggiorna anche alle nuove logiche e modalità della digitalizza- zione per quanto concerne la documentazione: prevede infatti che tutta la documentazione della macchina, che include istruzioni e di- chiarazione di conformità, potrà essere fornita come file in formato digitale, scaricabili da siti, portali o QRcode da apporre sulle macchine. Il Regolamento chiede però, comunque, ancora la possibilità che questi possano essere stam- pati e forniti su richiesta anche in forma car- tacea. Interessante novità è poi contenuta nel considerando 45, che introduce le ‘specifiche comuni’: queste saranno dei documenti tecnici che la Commissione europea scriverà nel caso di nuove tecnologie emergenti non regolamen- tate, in assenza di norme tecniche armonizzate dedicate. La specifica comune conterrà delle specifiche tecniche alle quali il fabbricante potrà fare riferimento per dare presunzione di conformità al proprio prodotto, in attesa che venga pubblicata la norma tecnica armonizzata relativa alla nuova tecnologia impiegata. Ambito di applicazione e modifiche sostanziali Il nuovo Regolamento Macchine è strutturato in 86 considerando, 54 articoli e 12 allegati. Ri- spetto all’attuale Direttiva, pur restando 12, gli allegati cambiano in forma e ordine. Per dare una lettura semplice, in sostanza: » I primi 5 allegati del Regolamento (Catego- rie di macchine pericolose, Elenco dei com- ponenti di sicurezza, Requisiti essenziali per la sicurezza, Documentazione tecnica, che sostituirà la dicitura Fascicolo tecnico dal 20 gennaio 2027, e Dichiarazione di Confor- mità) riguardano i requisiti di progettazione delle macchine. » Dal 6 al 10 si hanno gli allegati di produ- zione dell’oggetto: questi creano un nuovo forte legame con i sistemi di gestione della qualità, e quindi con la ISO9001. » L’allegato 11 è stato completamente ri- scritto per fornire i contenuti minimi per le istruzioni di incorporazione delle quasi- macchine, migliorandone quindi la rego- lamentazione, che diviene però anche più complicata. L’ambito di applicazione del nuovo Regola- mento è oggetto dell’art.2, che per i primi 4 punti resta identico, annoverando: macchine, prodotti correlati, quasi-macchine e compo- nenti di sicurezza, relativamente alla prima immissione sul mercato, o alla prima messa in servizio di un prodotto nuovo. Una variazione degna di nota nella definizione di ‘macchina’ è introdotta alla lettera ‘f’, per cui dal 20 gen- naio 2027 verrà considerata macchina anche quell’oggetto che non è dotato di software già caricato. L’assenza del software, dunque, non esenterà più il fabbricante dalla responsabilità dell’oggetto secondo la sua destinazione d’uso. Come già visto, essenziale novità relativa alla componentistica di sicurezza è che tra queste rientra anche il software, laddove sia destinato a funzioni di sicurezza. Il 5° punto ha per oggetto i prodotti che subi- scono modifiche sostanziali, applicandosi per- tanto solo ai prodotti usati, ovvero già immessi sul mercato o già messi in servizio. La modifica sostanziale viene definita come la modifica di una macchina o di un prodotto correlato, me- diante mezzi fisici o digitali, dopo che questi sono stati immessi sul mercato o messi in servi- zio, che non è prevista né pianificata dal fabbri- cante, e che incide sulla loro sicurezza creando Fonte: foto Shutterstock Il requisito 1.1.9 relativo alla cybersecurity, introdotto dalla nuova Direttiva Macchine, prevede la protezione dall’alterazione

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