AO_450

NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 AUTOMAZIONE OGGI 450 | 115 gni lavoratore deve svolgere la propria mansione lavorativa secondo l’ordinaria diligenza e professionalità, seguendo le direttive disposte dalla propria società. L’inadempimento delle proprie man- sioni, o lo scarso rendimento del lavoratore a causa di negligenza o imperizia, può portare a conseguenze negative. Secondo quali parametri, però, si valuta lo scarso rendimento di un lavoratore? E lo scarso rendimento del lavoratore può giustificarne il licenziamento? La Cassazione, con ordinanza n.9453 del 6 aprile 2023, è intervenuta chiarendo questa questione: il licenziamento non è legittimo se giustificato dal mero scarso rendimento del lavoratore; è necessario un notevole ina- dempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, che si protragga per un ragionevole periodo di tempo. Il presupposto valido per il licenziamento potrebbe essere un notevole inadempimento; dunque, un’im- portante sproporzione tra obiettivi prefissati e risultato raggiunto. Il datore di lavoro dovrà però dimostrare che tali risultati negativi siano stati determinati meramente da una performance negativa del lavoratore, e non siano subentrati fattori esterni idonei a danneggiarne il rendimento, quali fattori organizzativi o socio-ambientali dipendenti dall’impresa. Dovrà dimostrare che la performance negativa del lavoratore sia derivata da negligenza o imperizia, o addirittura da intenzionalità. Alla luce della mancanza di parametri idonei a valutare lo scarso rendimento del lavoratore, la Cassa- zione è intervenuta definendo degli indici: 1. in riferimento ad altri lavoratori addetti alle medesime mansioni, il risultato rag- giunto dal lavoratore deve essere forte- mente inferiore; 2. lo scostamento del rendimento rispetto a quello dei colleghi deve essere notevole; 3. tale comportamento del lavoratore andrà valutato nella sua complessità e non in un singolo episodio. Alla presenza di questi presupposti, il datore di lavoro potrà avviare un procedimento di- sciplinare, sostenendo lo scarso rendimento del lavoratore, e solo qualora ritenga le giu- stificazioni non sufficienti, potrà procedere al licenziamento per giusta causa dello stesso. Qualora il datore di lavoro riesca a dimostrare un danno causato all’impresa dal comporta- mento negligente del lavoratore, potrà anche agire per chiedere il risarcimento del danno. Fondamentale risulta dunque l’accerta- mento della gravità dell’inadempimento del lavoratore, quindi il mancato raggiungi- mento di un obiettivo prefissato non costitu- isce un inadempimento tale da giustificare il licenziamento. Sarà pertanto fondamentale individuare i parametri idonei ad accertare se la prestazione sia stata resa con la dovuta diligenza e professionalità media richiesta da quella mansione, valutando complessiva- mente l’attività svolta dal lavoratore. Vediamo il caso concreto affrontato dalla Corte di Cassazione: una società recedeva dal contratto di lavoro per scarso rendimento; il lavoratore impugnava sostenendo l’illegitti- mità del licenziamento. Il datore di lavoro re- cedeva per le seguenti ragioni: il lavoratore, nel primo trimestre 2016, aveva fatto visita a un modestissimo numero di clienti (11/12), e ne aveva acquisito solo uno; gli altri colle- ghi avevano effettuato ben 120 visite. Veniva dunque rilevato un enorme divario rispetto agli altri colleghi. Dopo aver accertato che il recesso datoriale non era ritorsivo, la Corte riteneva che, “pur essendo l’inadempimento del lavoratore limitato nel tempo (circoscritto al periodo da novembre 2015 ad aprile 2016, e in par- ticolare riferito al primo trimestre 2016 ai fini della comparazione con i suoi colleghi), l’in- tensità dello stesso (ovvero lo scarso rendi- mento in termini di visite a clienti e raccolta) era stata in detto periodo notevole, e che tale inadempimento, unito alla mancanza di elementi obiettivi che giustificassero la riduzione dell’attività, comportava che la valutazione operata” nella sentenza della Corte d’Appello fosse condivisibile. In con- clusione, il licenziamento da scarso rendi- mento può essere comminato al lavoratore, ma solo alla presenza di evidenti fattori di negligenza e imperizia nello svolgimento della prestazione lavorativa, che devono es- sere dimostrati dal datore di lavoro al fine di scongiurare l’ipotesi che esso rappresenti un licenziamento ritorsivo. O Il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore Cristiano Cominotto Studio legale A.L. Assistenza Legale @cristiano-cominotto AUTOMAZIONE OGGI AVVOCATO

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg4NjYz