AO 448

SETTEMBRE 2023 AUTOMAZIONE OGGI 448 | 97 l Ccnl (Contratto collettivo na- zionale di lavoro) costituisce lo strumento mediante il quale le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro definiscono in modo uniforme, in un de- terminato settore d’attività, la disciplina dei rapporti di lavoro per tutti gli aspetti non previsti o delegati dalla legge, definendo altresì le linee guida anche dei contratti ancora da stipulare. Ogni datore di lavoro può scegliere libera- mente (quindi indipendentemente dalla ti- pologia di attività svolta) a quale associazione di categoria iscriversi; una volta iscritto, deve obbligatoriamente applicare il contratto col- lettivo sottoscritto dall’associazione cui ha aderito. Il datore di lavoro che invece non è iscritto a un’associazione sindacale non è obbligato ad applicare un contratto collet- tivo. Al riguardo può decidere di applicare un contratto collettivo in modo esplicito, oppure implicitamente, applicando spontaneamente e costantemente un determinato contratto, o almeno le clausole dello stesso più rilevanti e significative. In caso di mancata applicazione di un contratto collettivo, egli è comunque tenuto da fonti costituzionali e legislative a rispettare alcune garanzie. Ora è lecito domandarsi: qualora sorgano delle incompatibilità tra le attività realiz- zate da una società e il Ccnl applicato, o tra la società e le organizzazioni sindacali rappresentative, la società può recedere dal Ccnl applicato? La giurisprudenza dif- ferenzia le possibilità di recesso dal Ccnl a seconda che esso abbia una durata deter- minata o indeterminata. Nel caso di Ccnl a tempo indeterminato si ritiene legittimo il recesso, previo preavviso, al fine di evitare, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, la perpetuità del vincolo obbliga- torio. Diversamente, per i Ccnl a tempo deter- minato si ritiene che il recesso del datore di lavoro prima della scadenza del termine rap- presenti una condotta antisindacale. Appare dunque preferibile attendere la naturale sca- denza della durata del contratto per recedere. In seguito alla disdetta, per cambiare il contratto collettivo da applicare, la società dovrà uscire dall’associazione datoriale a cui è iscritta e che ha firmato il Ccnl, con una consequenziale revoca del mandato. Succes- sivamente, quando scadrà il Ccnl, il datore di lavoro potrà smettere di applicarlo. In caso di recesso dal Ccnl, dal punto di vista economico-normativo vi è per i singoli lavo- ratori la garanzia del principio della retribu- zione proporzionata e sufficiente ex art.36 Cost. e dell’intangibilità di quei diritti statuiti dal contratto collettivo che siano già entrati a fare parte del patrimonio del lavoratore. Le eventuali modificazioni consequenziali al cambio di contratto collettivo applicabile ai propri dipendenti comporta che le mo- dificazioni ‘in peius’ per il lavoratore siano ammissibili con il solo limite dei diritti que- siti. Dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come defi- nitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favo- revole (art.2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale. Dunque, in seguito alla disdetta dal Ccnl ap- plicato, il datore di lavoro potrà applicarne un altro. Per facilitare il passaggio si po- trebbe prevedere un ‘accordo di armoniz- zazione’ tra il datore di lavoro o i sindacati, al fine di disciplinare gli aspetti economici e normativi dei contratti di lavoro in essere. Altrimenti potrebbero essere previste delle singole conciliazioni individuali in cui il lavoratore accetta il nuovo Ccnl che la so- cietà andrà ad applicare, questo al fine di evitare controversie con i dipendenti, che potrebbero rivendicare condizioni mag- giormente favorevoli presenti nel Ccnl pre- cedente applicato. Come scegliere, dunque, il Ccnl da applicare? I Ccnl in Italia sono più di 900, quindi la scelta non sarà facile. Fondamentale sarà sempre e comunque scegliere dei Ccnl che prevedano le garanzie minime per i lavoratori come di- sciplinate dalle fonti costituzionali e legisla- tive. In conclusione, se la società ha revocato il mandato a un’associazione rappresenta- tiva dei datori di lavoro, potrebbe sottoscri- vere il mandato con un’altra associazione, applicando di conseguenza il Ccnl da lei sot- toscritto. Altrimenti il datore di lavoro potrà effettuare liberamente la propria scelta, sem- pre però tenendo in considerazione il settore di appartenenza e l’attività svolta. I Ccnl: le regole del recesso Cristiano Cominotto Studio legale A.L. Assistenza Legale @cristiano-cominotto AUTOMAZIONE OGGI AVVOCATO

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