AO_446

MAGGIO 2023 AUTOMAZIONE OGGI 446 | 131 l danno biologico è un danno non patrimoniale, consistente nella lesione dell’integrità psico- fisica di un soggetto, ed è rap- presentato dalle conseguenze di tale danno nella sfera fisica e morale, ovvero nel rapporto del soggetto con se stesso, e nell’aspetto dinamico-relazionale, ossia nel rapporto del soggetto con la realtà esterna. Il danno biologico ha caratteristiche parti- colari (i): è sempre presente quando sussiste una menomazione dell’integrità psico-fisica; (ii) è autonomo e prioritario rispetto al danno patrimoniale; (iii) è unitario e inscindibile nelle sue componenti; (iv) è uguale per tutti e perciò non è correlato al reddito. Interessante è il risvolto del danno biologico nell’ambito del rapporto di lavoro, in partico- lare il danno biologico può essere una conse- guenza del demansionamento del lavoratore, inteso quale pregiudizio oggettivamente ac- certabile sul fare reddituale del lavoratore, che alteri le sue abitudini e gli assetti rela- zionali propri, inducendolo a scelte di vita di- verse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Lo svolgimento di mansioni coerenti con le capacità professionali e l’inquadramento professionale integra un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del lavoratore, con la conseguenza che il demansionamento costi- tuisce una condotta inadempiente del datore di lavoro, idonea a fondare una responsabi- lità risarcitoria in capo a quest’ultimo. In- fatti, assegnare il lavoratore a mansioni dal contenuto professionale inferiore rispetto a quelle pattuite nel contratto individuale di lavoro può comportare uno svilimento della sua professionalità, con conseguenti danni psico-fisici sulla personalità del lavoratore. Quest’ultimo ha l’onere di fornire la prova del danno subito, dimostrando il nesso cau- sale tra le conseguenze psico-fisiche patite e il demansionamento. Tale prova può essere data dal lavoratore anche allegando ele- menti presuntivi gravi, precisi e concordanti, permettendo così la valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coin- volta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa as- sunta dopo la prospettata dequalificazione. Fondamentale mezzo di prova è rappre- sentato dalla consulenza tecnica, in quanto il danno biologico richiede l’accertamento medico-legale. Essa è in grado di accertare la lesione all’integrità psico-fisica della per- sona, fondamentale ai fini della qualifica- zione e quantificazione monetaria del danno biologico. La giurisprudenza ha ritenuto sussistente, per esempio, il danno biologico nel caso in cui venga accertato per mezzo di consu- lenza tecnica uno stato di stress cronico, il cui nesso causale sia imputabile alla reazione al demansionamento subito e, quindi, all’ille- gittima condotta datoriale. Altri elementi da tenere in considerazione ai fini della quan- tificazione del danno biologico sono indub- biamente la persistenza del comportamento lesivo, la durata e la reiterazione delle situa- zioni di disagio professionale e personale, nonché l’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro. Il calcolo del danno biologico, nella prassi, viene affidato alle tabelle del Tribunale di Milano. Queste ultime sono un criterio di riferimento ormai assunto come parametro nazionale per la quantificazione del danno non patrimoniale, garantendo una valuta- zione congrua e adeguata delle circostanze del caso concreto. Nella quantificazione circa l’ammontare del danno biologico si terrà conto dell’età del soggetto coinvolto, dell’in- validità temporanea o permanente subita, e delle ulteriori sofferenze soggettive patite. Accanto al danno non patrimoniale il lavo- ratore demansionato potrà invocare anche il danno patrimoniale, inteso quale perdita economica conseguente all’impoverimento della sua capacità professionale, che si ma- nifesta con la mancata acquisizione di com- petenze e con la perdita di chance (riduzione delle potenzialità occupazionali e di guada- gno all’interno dell’azienda); quantificazione del danno ritenuta equivalente alla parte di capacità professionale pregiudicata, te- nendo conto della gravità e della durata del demansionamento, solitamente pari al 50% della retribuzione mensile. Il danno biologico potrebbe essere una con- seguenza anche del mancato rispetto delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro. In questo caso, spetta ai lavoratori dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro, restando, invece, a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure di sicurezza richieste. I Il danno biologico del lavoratore Cristiano Cominotto ALP – Assistenza Legale Premium @cri625 AUTOMAZIONE OGGI AVVOCATO

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