AO_442
NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 AUTOMAZIONE OGGI 442 | 99 l marchio rappresenta un qua- lunque segno suscettibile di rap- presentazione grafica, ovvero parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della sua confe- zione, tonalità cromatiche…, che permette al pubblico di riconoscere facilmente i prodotti o i servizi provenienti da un determinato im- prenditore tra i vari similari sul mercato. La maggiore funzione di questo segno distintivo è quella di accrescere la fiducia del consuma- tore nei confronti di un’azienda piuttosto che un’altra. Il consumatore, infatti, sceglie un prodotto o un servizio piuttosto che un altro sulla base del marchio che esso detiene, nel senso che i consumatori, grazie alle opere di merchandising operate dall’azienda, ricono- scono sul mercato il marchio e sono più por- tati ad acquistarlo. Il marchio aziendale è dunque un mezzo molto importante per l’imprenditore, ra- gion per cui ne è fortemente consigliata la registrazione. Questa infatti permette l’uso esclusivo del marchio in questione da parte del soggetto registrante e, soprattutto, tutela quest’ultimo dall’utilizzo che altri imprendi- tori possono farne. Tuttavia, tale passaggio non è obbligatorio. La registrazione offre una maggiore tutela all’imprenditore sul marchio nei confronti dei terzi, ma non rappresenta un passaggio necessario alla realizzazione del segno distintivo. Il marchio, per poter essere registrato, deve possedere una serie di caratteristiche, la mancanza di una delle quali costituisce un ostacolo alla registrazione e alla conse- guente tutela dello stesso. Nello specifico, il segno distintivo deve essere: – lecito, ovvero non deve essere contrario alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico; – originale, ossia non deve copiare il mar- chio di un’altra impresa che lavora in set- tori affini; – vero, cioè non deve trarre in inganno il consumatore sulla sua provenienza, na- tura o qualità; – distintivo, per cui non si possono regi- strare parole comuni con lo scopo di de- scrivere il prodotto. Quest’ultima qualità è quella che viene mag- giormente tenuta in considerazione, ossia la capacità di un marchio di non essere ricolle- gato alla generalità di prodotti simili tra loro. Esso, infatti, ha nella capacità distintiva la sua maggiore forza, in quanto deve permettere al consumatore di distinguere facilmente uno specifico prodotto da altri di diversa provenienza. Sia la normativa nazionale, sia quella comunitaria stabiliscono che il mar- chio possa essere escluso dalla registrazione se può essere scambiato o somigliare a un altro marchio anteriormente registrato. In altre parole, se vi è un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il mar- chio precedente è tutelato. Per valutare la capacità distintiva bisogna mettersi nei panni del consumatore medio e della sua percezione del marchio rispetto a prodotti o servizi similari. La somiglianza può riguardare l’aspetto visivo, la fonetica o l’ideologia del marchio. Quando ci si trova davanti a due marchi di società diverse, che non sono identici ma soltanto simili, occorre verificare che non vi sia il rischio di confu- sione o di associazione. Questo rischio non riguarda solo la stretta confondibilità tra i diversi segni distintivi, ma riguarda anche l’identità o l’affinità tra i prodotti o i servizi contrassegnati. Nel giudizio di confondibilità è molto impor- tante valutare il tipo di consumatore destina- tario del prodotto o servizio. Infatti, anche se si è in presenza di segni identici, il rischio non si verifica se i prodotti o i servizi trattati sono applicati a mercati di appartenenza comple- tamente diversi. Il giudizio di confondibilità di un marchio deve essere poi svolto nel momento in cui il consumatore non ha di fronte entrambi i segni distintivi, ma solo uno di essi. Questo aspetto è molto importante, in quanto il consumatore non confronterà due marchi che ha davanti a sé, ma valuterà il prodotto o servizio che sta comprando, con il ricordo del marchio che vuole acquistare. Una volta considerata la clientela cui il mar- chio è rivolto e il momento in cui il giudizio deve essere operato, allora si opererà il con- fronto dei segni distintivi sotto l’aspetto gra- fico, fonetico e ideologico. I Il giudizio di confondibilità del marchio Cristiano Cominotto ALP – Assistenza Legale Premium @cri625 AUTOMAZIONE OGGI AVVOCATO
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