AO_440

SETTEMBRE 2022 AUTOMAZIONE OGGI 440 | 115 ll’interno della maggior parte delle grandi aziende è sempre più frequente trovare Rappre- sentanze sindacali aziendali o unitarie. I dirigenti sindacali delle rappre- sentanze sindacali d’azienda (RSA) e i candi- dati e membri della commissione godono di particolari garanzie, visto l’importante ruolo che ricoprono all’interno dell’azienda, in virtù dell’attività sindacale svolta per gli altri dipen- denti e per il sindacato di appartenenza. Una delle situazioni in cui è necessario tute- lare il dirigente sindacale è il caso di trasfe- rimento presso una nuova sede di lavoro. La medesima garanzia è altresì prevista in caso di licenziamento. In particolare, nel caso di trasferimento di un semplice lavoratore, il provvedimento deve essere motivato da comprovate ragioni tec- niche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del Codice civile ai fini della sua legittimità del trasferimento. Nel caso del trasferimento di un dirigente sindacale, così come sopra individuato, ai requisiti mi- nimi di legge si aggiunge il rilascio del nulla osta da parte della sigla sindacale di appar- tenenza ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori. Questa ulteriore tutela vige fino al terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati e fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico per tutti gli altri. Si evidenza che la tutela descritta riguarda ciascun dirigente di ogni RSA e, pertanto, non si estende ai dirigenti delle associazioni sindacali (provinciali o nazionali), che non ri- vestano anche la qualità di dirigente di RSA. L’accordo interconfederale del 18 aprile 1966 ha subordinato anche il trasferimento dei rappresentanti sindacali unitari (RSU) alla concessione del nulla osta dell’organiz- zazione sindacale di appartenenza e, a tal fine ha altresì introdotto un iter procedi- mentale da seguire: il datore di lavoro deve comunicare il provvedimento di trasferi- mento al rappresentante sindacale unitario e all’associazione sindacale dei datori di lavoro a cui appartiene. Successivamente, l’associazione datoriale deve notificare il provvedimento al sindacato di apparte- nenza del lavoratore, il quale potrà richie- dere l’esame congiunto del trasferimento. La norma in questione deve essere inter- pretata nel senso che la mancata richiesta dell’esame conciliativo da parte del sinda- cato dei lavoratori, non rende operante il trasferimento del dirigente delle rappre- sentanze sindacali unitarie nell’ipotesi di diniego preventivo del nulla osta da parte del sindacato. Dunque, questo è uno dei pochi casi in cui non spetta al datore di lavoro la decisione fi- nale in merito alle sorti di un proprio dipen- dente, bensì spetterà alla sigla sindacale, la quale potrà consentire ovvero negare, pre- via motivazione, il trasferimento del proprio dirigente. Nel caso in cui il datore di lavoro ottenga il suddetto nulla osta, potrà trasfe- rire il dirigente sindacale anche contro la sua volontà. La ragione del coinvolgimento della sigla sindacale nella scelta datoriale di spostare il rappresentante sindacale è volta, da un parte a tutelare la sigla sindacale, la quale potrebbe subire in astratto un pregiudizio vedendosi allontanare un proprio rappre- sentante che, in quanto eletto, è stato in grado di raggiungere un forte gradimento tra i colleghi e, dall’altra, è volta a scorag- giare qualsiasi tipo di comportamento ritor- sivo nei confronti del lavoratore che svolge questo tipo di attività sindacale in azienda da parte del datore di lavoro. Per questa ragione la concessione del nulla osta della sigla sindacale non è richiesta in caso di trasferta o distacco del dirigente sindacale d’azienda dal momento che lo spostamento è temporaneo e non pregiu- dicherebbe l’attività sindacale, a meno che non vengano disposti con intento discrimi- natorio. Per il medesimo motivo è possibile spostare il dirigente sindacale all’interno della medesima unità produttiva senza coin- volgere l’organizzazione sindacale. Quindi, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ometta di richiedere il nulla osta del sinda- cato si esporrà al rischio di un’eventuale impugnazione del trasferimento per illegit- timità e a un possibile contenzioso per con- dotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. A R.S.A. e R.S.U. Parliamo del requisito del nulla osta per il trasferimento del rappresentante sindacale Cristiano Cominotto ALP – Assistenza Legale Premium @cri625 AUTOMAZIONE OGGI AVVOCATO

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