AO_437

APRILE 2022 AUTOMAZIONE OGGI 437 | 113 a figura del dirigente è nota per essere caratterizzata da un fon- damentale vincolo fiduciario con il datore di lavoro, con il quale il dirigente collabora a stretto con- tatto, ma disponendo dell’au- tonomia necessaria per svolgere la propria attività con ampia discrezionalità. La peculiarità della figura dirigenziale è ancora più evidente in materia di licenziamento indi- viduale, dato che sussistono delle importanti eccezioni rispetto alla normativa applicabile alle altre categorie di prestatori di lavoro: infatti, non si applicano le disposizioni della legge n. 604/1966 e l’articolo 18 dello Statuto dei Lavo- ratori, ma gli articoli 2118 e 2119 del Codice Ci- vile, i quali prevedono la possibilità di recedere in qualunque momento dal contratto, fatto salvo il preavviso richiesto dalla legge. Infatti, il datore di lavoro può decidere di inter- rompere il rapporto di lavoro con un dirigente senza giustificare il licenziamento con una giu- sta causa o un giustificato motivo, risultando sufficiente il criterio della ‘giustificatezza’, ossia una ragione valida e apprezzabile, fatto salvo il periodo di preavviso o la sua indennità sostitutiva. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che ai fini della ‘giustificatezza’ del licenziamento del dirigente , “è rilevante qual- siasi motivo che lo sorregga, conmotivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente” (Corte di Cassa- zione, sent. n. 33254/2021). In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto giustificato il licenziamento del dirigente a seguito di una ristrutturazione aziendale in caso di esubero del personale, specialmente nel caso in cui il dirigente abbia rifiutato il trasferimento ad altra sede lavorativa. Inol- tre, è stato ritenuto legittimo, e quindi giu- stificato, il licenziamento di un dirigente avente un atteggiamento demotivante, non collaborativo, e di discredito nei confronti dei suoi superiori, prevalendo l’esigenza di recuperare un rapporto armonioso tra gli amministratori e i livelli dirigenziali. Fatti o condotte che non sono suscettibili a integrare le fattispecie di giusta causa o giu- stificato motivo per la maggior parte delle categorie di lavoratori, possono invece de- terminare il licenziamento di un dirigente, con il limite del rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede. Infatti, anche nel caso di licenziamento del dirigente permane il divieto di licenzia- mento discriminatorio, pena la nullità del licenziamento e la reintegrazione del diri- gente sul posto di lavoro. Qualora, però, il licenziamento risulti non giu- stificato, la contrattazione collettiva nazionale ha previsto un’indennità supplementare da corrispondere al dirigente, oltre al preavviso (ad eccezione del caso di licenziamento per giusta causa) e alle ulteriori spettanze di fine rapporto previste dalla legge. L’indennità sup- plementare introdotta dalla contrattazione collettiva nazionale ha natura risarcitoria ed è totalmente slegata dall’effettiva prova di aver subito un danno a seguito del licenziamento. Il valore dell’indennità è diverso a seconda dei Ccnl applicabili al rapporto di lavoro, spesso è proporzionata all’anzianità di servizio del diri- gente, ed è parametrata sulla mensilità. A titolo esemplificativo, il contratto collettivo nazionale dirigenti industria attualmente vigente, all’articolo 19, quinto comma, pre- vede: un’indennità supplementare di quattro mensilità pari al corrispettivo del preavviso per i dirigenti aventi fino a 2 anni di anzianità di servizio; da quattro a otto mensilità pari al corrispettivo del preavviso per i dirigenti con almeno 2 anni di anzianità di servizio e fino a 6 anni; da otto a dodici mensilità pari al corrispettivo del preavviso per i dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio e fino a 10 anni; da dodici a diciotto mensilità pari al corrispettivo del preavviso per i dirigenti con almeno 10 anni di anzianità di servizio e fino a quindici anni; da diciotto a ventiquattro mensilità pari al corrispettivo del preavviso per i dirigenti con più di 15 anni di anzianità di servizio. Ovviamente permane in capo al datore di lavoro la possibilità di licenziare per giusta causa qualunque dirigente che abbia realiz- zato comportamenti così gravi da pregiudi- care irrimediabilmente il rapporto di fiducia tanto da impedire la prosecuzione del rap- porto di lavoro. In questo caso al dirigente non sarà concesso alcun preavviso. L Il licenziamento del dirigente Cristiano Cominotto ALP – Assistenza Legale Premium @cri625 AUTOMAZIONE OGGI Al dirigente si applicano gli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile che prevedono la possibilità di recedere in qualunque momento dal contratto, fatto salvo il preavviso richiesto dalla legge AVVOCATO

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