AO_436

MARZO 2022 AUTOMAZIONE OGGI 436 | 97 ordinamento italiano disciplina e tutela i lavora- tori colpiti da una malattia, prevedendo la pos- sibilità di assentarsi dal proprio posto di lavoro per il periodo necessario per la guarigione senza perdere il proprio posto di lavoro e la propria retribuzione, ovvero senza incorrere in alcun procedimento disciplinare. D’altra parte, è stato necessario prevedere uno strumento di risolu- zione del rapporto di lavoro da parte del datore nei casi in cui lo stato di malattia del dipendente si prolunghi per un periodo tale da rendere inu- tilizzabile in maniera proficua la sua prestazione, ovvero per contrastare il fenomeno dell’assen- teismo: il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il periodo di comporto è il numero di assenze massime che possono essere fatte dal lavoratore per poter mantenere il proprio posto di lavoro ed è stabilito dal Contrattazione Collettiva Na- zionale. Il periodo di comporto può essere secco o per sommatoria. Nel primo caso, il periodo di comporto si calcola facendo riferimento a ogni singolo episodio di malattia; nel secondo caso, le assenze si sommano l’un l’altra facendo rife- rimento a un determinato lasso di tempo (un anno, un biennio, un triennio ecc.). Si precisa che nel calcolo vanno inclusi i giorni festivi o comunque non lavorativi. In materia di calcolo del periodo di comporto, la giurisprudenza si è più volte espressa ri- badendo che il superamento del periodo di comporto non giustifica il recesso del datore di lavoro qualora l’infermità del lavoratore sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in conseguenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di la- voro, che egli abbia omesso di prevenire o eli- minare, in violazione dell’obbligo di sicurezza o di specifiche norme. A titolo esemplificativo, il Contratto Collettivo Nazionale Commercio prevede che il lavoratore non in prova abbia diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare. Diversamente il Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanica Industria collega la quantità massima di assenze al livello di anzianità del lavoratore. Infatti, è previsto un periodo di comporto breve pari a 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti; 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Accanto al periodo di comporto cosiddetto ‘breve’, il Ccnl Metalmeccanica In- dustria prevede un periodo di comporto de- finito ‘prolungato’ per i casi espressamente indicati all’art. 2, sezione quarta, titolo sesto, per l’effetto dei quali il periodo di comporto è pari a: 274 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; 411 giorni di ca- lendario, per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 anni compiuti; 548 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Nel caso del Ccnl Metalmeccanica Industria, entrambi i periodi di conservazione del posto e le cau- sali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. A seguito del superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro ha quindi diritto di recedere dal rapporto di lavoro, concedendo il necessario preavviso e corrispondendo al la- voratore tutte le spettanze di fine rapporto. A tal fine, il datore potrà decidere se agire tem- pestivamente a seguito del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, ovvero se attendere il rientro in servizio del lavoratore, prima di procedere con il licenzia- mento. In ogni caso si consiglia di agire sempre a distanza di poco tempo dall’evento, in quanto deve essere chiara la volontà del datore di la- voro di interrompere il rapporto lavorativo in caso di successiva impugnazione da parte del lavoratore. In merito ai giorni di assenza, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha stabilito che non è necessaria la puntuale indicazione di tutte le assenze che hanno determinato il supera- mento del periodo di comporto all’interno della lettera di licenziamento, ma quest’ultima deve comunque contenere una motivazione idonea a evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applica- bile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo. Però, nel caso in cui il lavoratore richieda esplicitamente l’elenco di tutte le assenze, allora il datore di la- voro è tenuto a fornire tali informazioni, pena l’illegittimità del licenziamento comminato. L’ Il licenziamento per superamento del periodo di comporto Cristiano Cominotto ALP – Assistenza Legale Premium @cri625 AUTOMAZIONE OGGI Cosa può fare il datore di lavoro quando la malattia del dipendente si prolunga per un periodo tale da rendere inutilizzabile in maniera proficua la sua prestazione? AVVOCATO

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