433 - Automazione Oggi - Ottobre 2021

OTTOBRE 2021 AUTOMAZIONE OGGI 433 96 AVVOCATO Perché investire in Italia attrazione di investimenti esteri in Italia è da sempre una delle priorità del Governo italiano. Investire in Italia dà la possibilità di accedere a una ricchezza di conoscenze intellettuali e specialistiche in tutti i campi, nonché un’eccezionale know-how in set- tori strategici ove il made in Italy è pioniere in tutto il mercato internazionale. Sotto il profilo giuridico, il cittadino stra- niero non comunitario che vuole eserci- tare in Italia un’attività di lavoro autonomo o vuole costituire una società dovrà, prima di tutto, attendere l’emanazione del De- creto Flussi in Italia. Questo decreto, ema- nato periodicamente dal Consiglio dei Ministri, stabilisce le quote di ingresso per cittadini stranieri non comunitari che possono entrare in Italia per motivi di la- voro autonomo, subordinato e stagionale. Nell’ambito dei lavoratori autonomi, il De- creto Flussi ricomprende le seguenti cate- gorie: imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; liberi professioni- sti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non re- golamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; tito- lari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, L’ n. 850; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati e cittadini stranieri che intendono costituire imprese ‘start-up innovative’ in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa. Diversamente, rimangono esclusi dalle quote del Decreto Flussi i dirigenti o il per- sonale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresen- tanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione Europea. In questi casi la disciplina di rife- rimento è l’art. 27 del Testo Unico sull’Immigrazione. L’emanazione del Decreto Flussi è propedeutica alla richiesta di visto di ingresso. Oltre all’emanazione del Decreto Flussi, il cittadino straniero non comunitario dovrà essere in possesso di ulteriori requisiti morali e professionali, dimostrare di avere un alloggio e di possedere un reddito annuo di importo su- periore al livellominimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. In alternativa al Decreto Flussi vi sono altri strumenti giuridici utili per diventare imprenditori sul territorio italiano. Infatti, è possibile aprire una sede secondaria della propria società estera con una rappresentanza stabile sul territorio italiano, oppure si può avviare un ufficio di rappresen- tanza dell’azienda estera in Italia, e infine si può costituire una filiazione sul territorio italiano, ovvero una società o un ente dotato di completa autonomia giuridica. Nel caso in cui si optasse per l’avviamento di una sede secondaria della propria società madre estera con rappresentanza stabile in Italia, detta anche branch, questa deve essere identificata sul territorio tramite la figura del rappresentante commerciale, ossia una persona fisica e deve essere iscritta all’interno del Registro delle Imprese competente. Una volta ottenuta la Partita IVA e il Codice Fiscale dell’impresa, è sufficiente comunicare l’inizio dell’attività (Scia) prima di poter operare alla stregua di un soggetto residente in Italia a tutti gli effetti di legge. La sede seconda- ria dell’azienda estera presente sul territorio italiano non risponde della responsabilità civile, che ricade esclusivamente sulla casa madre straniera. Diversamente la sede secondaria della società estera in Italia ha piena personalità sotto il profilo fiscale. Nel caso in cui si ritenesse maggiormente opportuno aprire solo un ufficio di rappresentanza dell’azienda straniera in Italia, la procedura da affrontare sarà più semplice. Prima di tutto, è impor- tante sottolineare che l’ufficio di rappresentanza può perseguire anche solo funzioni meramente ed esclusivamente promozionali, svolgendo solo un’attività preparatoria all’eventuale apertura di una filiale operativa. In questo caso la sede secondaria si può costituire con la semplice apertura di un’unità locale e questo fa sì che non vi sia la necessità di avvalersi di un notaio. La branch con funzioni meramente promozionali non è un soggetto fiscalmente rilevante sul territorio italiano e per questo motivo non potrà emettere fatture. Sotto il profilo burocratico questi i passaggi obbligati: apertura di una Partita IVA presso l’Ufficio IVA, iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, iscrizione all’Inps ai fini contributivi assistenziali e previdenziali e la comunicazione al Comune dell’inizio di attività (Scia). Infine, qualora si voglia ricorrere a personale italiano ci si potrà avvalere della prestazione in modo diverso a seconda della continuità che si vuole dare alla collaborazione: dipendenti o collaboratori. Presentiamo alcune norme da rispettare qualora un cittadino straniero non comunitario volesse esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo o costituire una società ALP – Assistenza Legale Premium @cri625 Cristiano Cominotto

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