AO_432

SETTEMBRE 2021 AUTOMAZIONE OGGI 432 98 AVVOCATO AO Le ferie iamo arrivati in prossimità dell’estate e questo significa per i datori di lavoro met- tersi in moto per organizzare il piano fe- riale per i dipendenti. Nello svolgere tale compito, il datore di lavoro deve sempre bilanciare gli interessi dell’azienda e i biso- gni dei lavoratori, ottemperando a quanto previsto dalla legge, onde evitare di diven- tare destinatario di pesanti sanzioni ammi- nistrative. Sotto il profilo costituzionale, l’articolo 36 stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali re- tribuite, e non può rinunziarvi”. Infatti, l’obiettivo principale dell’istituto delle ferie è permettere al lavoratore usurato da un anno di lavoro di interrompere la sua pre- stazione lavorativa per poter recuperare le energie psico-fisiche. Accanto alle disposizioni costituzionali, l’articolo 2109 del Codice Civile specifica ulteriormente i diritti dei lavoratori, pre- vedendo che la fruizione delle ferie debba avvenire, preferibilmente, in maniera con- tinuativa “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. Dunque dalla lettera del Codice Civile si evince che, in via generale, la decisione relativamente al momento dell’anno in cui è possibile sfruttare le ferie compete al datore, previa richiesta del lavoratore. In merito alle modalità della richiesta delle ferie non vi sono prescrizioni normative, pertanto, nel silenzio della legge relativa- S mente alla necessità della forma scritta, la richiesta potrà essere fatta anche in forma orale. Allo stesso modo, anche la risposta del datore di lavoro è svincolata da qualsiasi prescrizione in merito alla forma. Dal punto di vista organizzativo, è ormai prassi di moltissime aziende sviluppare un piano ferie in- dicando uno o più periodi dell’anno in cui i lavoratori potranno richiedere di usufruire delle stesse, previo accordo del datore di lavoro, il quale rimane l’ultimo ad avere la parola essendo colui che meglio conosce le esigenze dell’azienda. La legge, più precisamente l’art. 10 del D.lgs. n. 66 del 2003, prevede che ogni lavoratore maturi non meno di quattro settimane di ferie all’anno, salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi o individuali. Quest’ultime potranno essere così usufruite: almeno due settimane, possi- bilmente consecutive, sono da godere nel corso dell’anno di maturazione, mentre le restanti due settimane, possono essere fruite durante i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di frui- zione. Infine, qualora il contratto collettivo o quello individuale preveda più di quattro settimane di ferie, quest’ultime potranno, a scelta, essere usufruite dal lavoratore in modo frazionato, oppure potranno essere monetizzate. Si ricorda che è sempre fatto salvo il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale accordato con il lavoratore a seguito di riconsiderazioni per esigenze organizzative aziendali, a condizione che sia dato un congruo preavviso al lavoratore, e che tale modifica non intervenga durante la fruizione delle ferie, ma prima che il lavoratore si assenti. Inoltre, in virtù di apprezzabili ragioni, il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore in ferie e quest’ultimo sarà tenuto a fare quanto richiesto, posticipando a un momento successivo il periodo di assenza non regolarmente fruito. Qualora il datore di lavoro ostacoli il lavoratore nella fruizione delle quattro settimane di ferie nei tempi previsti dalla legge, è responsabile di aver creato un danno a carico del lavoratore per l’impossibilità a recuperare le energie-psicofisiche ed è anche passibile di sanzione amministrativa pecuniaria. Dunque, il lavoratore, per tutelarsi, potrà scegliere di rivolgersi a un giudice per ottenere il risarci- mento del danno biologico ed esistenziale, oppure pretendere dal datore di lavoro il godimento tardivo dei giorni di ferie maturati ma non goduti. In ogni caso, in pendenza di un rapporto di lavoro, le quattro settimane minime di ferie previste per ogni lavoratore non godute non potranno essere monetizzate, ad eccezione del caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il datore di lavoro potrà subire una sanzione base a partire da 120 euro fino a un massimo di 720 euro se la violazione riguarda al massimo cinque lavoratori; se i lavoratori coinvolti nella mancata fruizione delle ferie superano i cinque, ma sono meno di dieci o se la violazione si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, la sanzione parte dalla somma di 480 euro fino a un massimo di 1.800 euro. Se la violazione coinvolge più di dieci lavoratori, o si verifica in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione parte da un importo di 960 euro fino a un massimo di 5.400 euro. Infine, tutte le sanzioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro abbia già ricevuto sanzioni amministrative o penali per i medesimi incombenti. In definitiva, è importante che la società abbia ben delineato la posizione di ogni singolo lavora- tore relativamente alle ferie, onde evitare di violare i diritti fondamentali dei propri dipendenti divenendo destinatario di sanzioni pecuniarie gravose. Vengono qui presentati i principi generali in materia di fruizione delle ferie per i lavoratori dipendenti ALP – Assistenza Legale Premium @cri625 Cristiano Cominotto

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