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Franco Metta INDUSTRIA 4.0: PERIZIA E PERITO Secondo IlSole24Ore l’Agenzia dovrebbe chiarire se il vincolo di ‘terzietà’ richiede il requisito di indipen- denza del perito È un bel quesito quello che pone indirettamente IlSole24Ore all’Agenzia delle Entrate. La circolare dell’Agenzia n. 4/e del 30 marzo 2017, prevede che il firmatario della perizia debba dichiarare la propria ‘terzietà’ rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni stru- mentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia stessa. Ai fini applicativi la circolare direttoriale 15 dicembre 2017, n. 547750 con le ‘Istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione dell’iper-ammortamento’, fornisce anche il modello di dichiarazione che il perito deve rilasciare unitamente alla perizia. Per agevolare beni aventi un costomaggiore di 300.000 euro le imprese devono acquisire una perizia tecnica rilasciata da AO FISCO NUOVI INCENTIVI INDUSTRIA 4.0 Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha varato le nuove agevolazioni fiscali valide dal 2021 al 2023. Il beneficio dell’in- centivo riservato agli investimenti in innovazione e design è ora esteso anche ai cosiddetti progetti 4.0 e green. Il metodo di calcolo incrementale è stato sostituito con il metodo volume- trico, con le seguenti modalità: 20%per Ricerca e Sviluppo fino a 4mln euro; 15%per progetti Green e Trasformazione Digitale 4.0 fino a 2 mln euro; 10% per Innovazione fino a 2 mln euro; 10% per design fino a 2 mln euro. Foto tratta da www.pixabay.com un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi o in alternativa un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Nulla vieta inoltre che per beni di valore inferiore sia prodotta analoga perizia, in luogo della dichiarazione di atto notorio. Come noto, il codice deontologico prevede per gli ingegneri il dovere di conservare la propria autonomia, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento, esterno di qua- lunque forma. Ma, evidenzia il quotidiano economico, se fosse applicato al concetto di terzietà quanto previsto nell’ambito del requisito dentologico di indipendenza, potrebbe sorgere un palese conflitto di interessi nei casi in cui il tecnico che assevera i macchi- nari venduti dalla stessa impresa fornitrice risulti frequentemente la stessa persona. Per evitare quindi che formule chiavi in mano ‘macchina+perizia’ possano mettere a rischio il credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 per assenza di terzietà, sarebbe op- portuno, secondo IlSole24Ore, che l’Agenzia chiarisse cosa intende con il termine e se deve essere assimilabile al requisito di indipen- denza.

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