AO_426

NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 AUTOMAZIONE OGGI 426 116 AVVOCATO AO Il divieto di licenziamento nel decreto agosto n tema che recentemente ha fatto molto discutere giuristi ed economisti è il divieto di licenziamento per motivi economici introdotto dal Governo italiano con il di- scusso art. 46 del D.L. n.18/2020 (c.d. ‘Cura Italia’), così come convertito dalla legge n.27/2020. La posizione assunta dall’Italia, che priva le aziende in difficoltà della facoltà di av- valersi delle norme previste in materia di flessibilità in uscita, è sicuramente da con- siderarsi tra le più radicali all’interno del panorama internazionale, non trovando eguali tra i grandi Paesi industrializzati. Infatti, sebbene la misura abbia riscosso elogi da parte di alcuni commentatori, che hanno ritenuto lodevole la determinazione del Governo a non far perdere a nessuno il posto di lavoro, essa è indubbiamente da considerarsi sbilanciata a favore dei lavoratori e meno attenta alle esigenze dell’impresa. Per questo la disposizione ha ricevuto diverse critiche da parte degli addetti ai lavori, che ne contestano innan- zitutto la conformità ai precetti costituzio- nali - in questo caso viene lamentata una U compressione irragionevole del diritto di iniziativa economica sancito dall’art.41 Cost. -, ma altresì la ragionevolezza sotto il profilo economico. Su quest’ultimo punto, infatti, diversi studiosi hanno sostenuto che la misura mina la stessa possibilità di sopravvivenza delle aziende, con la conseguenza che, alla scadenza del divieto, si avranno più licenzia- menti di quelli che si sarebbero potuti avere eliminando subito gli esuberi. L’art.46 del decreto ‘Cura Italia’ assegnava al divieto di licenziamento un termine di durata relativamente breve: cinque mesi, decorrenti dall’entrata in vigore del decreto stesso. L’efficacia della norma era dunque destinata a scadere il 17 agosto, data entro la quale il Governo ha scelto, malgrado alcune frizioni interne alla maggioranza e le opposizioni da parte di Confindustria, di prorogare il provvedimento. In particolare, l’art.14 del D.L. 104/2020 (c.d. ‘Agosto’) ha superato lo stop ‘generalizzato’ ai licenziamenti abbandonando la strada di una scadenza unica valida per tutte le im- prese e prevedendo al suo posto un divieto variabile, che dura fino a quando l’impresa non ha integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, sebbene la nuova disposizione non lo stabilisca espres- samente, stando a una lettura attenta dell’art.14 del D.L. 104/2020 si comprende come il nuovo divieto di licenziamento per ragioni economiche abbia una durata massima che arriva al 31 dicembre 2020, termine ultimo per la fruizione degli ammortizzatori sociali e per il godimento dell’alternativo esonero contributivo. Inoltre, un’interpretazione lette- rale del disposto porta a ritenere che la nuova normativa penalizzi i datori di lavoro che non si sono avvalsi delle misure previste dal Governo per contenere il costo del lavoro, in quanto per loro il blocco dei licenziamenti resterà in vigore sino al 31 dicembre 2020, mentre per coloro che si sono avvalsi degli aiuti il divieto potrà cessare anche prima. Si segnala anche che l’art.14 prevede esplicitamente alcune eccezioni, in presenza delle quali le aziende che beneficiano di CIG o sgravio contributivo possono comunque pro- cedere al licenziamento, ossia: - in caso di personale impiegato in un appalto, che viene riassunto dall’appaltatore su- bentrante in forza di legge o clausola contrattuale; - qualora si verifichi la cessazione definitiva dell’attività d’impresa; - se il lavoratore aderisce a un accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale (con diritto alla percezione della Naspi); - per i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Infine, continuano a restare esclusi dal divieto: il licenziamento individuale del dirigente, il recesso in prova e il licenziamento per superamento del comporto. ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Cristina Mattia Brigatti

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