AO_422

MAGGIO 2020 AUTOMAZIONE OGGI 422 118 AVVOCATO AO Smart working in situazioni d’emergenza allarme Coronavirus ha costituito un im- portante banco di prova per le aziende italiane che hanno dovuto dare dimostra- zione di sapersi riorganizzare, all’interno di un contesto emergenziale, in tempi molto rapidi per garantire la continuità della pro- pria attività produttiva. È assolutamente indubbio che la respon- sabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico risiede, ai sensi della normativa vigente, in capo al datore di lavoro, sul quale incombe un generale dovere di va- lutare costantemente quali sono i rischi per la salute e la sicurezza del personale e, sulla base di questa valutazione, adottare tutte le misure che si ritengono necessarie per contenerli ed evitarli (art.2087 c.c. e Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Il ricorso al lavoro agile, lasciato sopito per qualche anno e relegato a una fase puramente sperimentale, rappresenta una soluzione fortemente consigliata per contemperare le esigenze di tutela della salute dei dipendenti con le esigenze di produzione tipiche di ciascuna impresa in un momento come quello attuale. Per tale ragione il Governo ha assegnato allo smart working un ruolo fondamentale nel contenimento dell’emergenza, al punto da incentivarne e potenziarne il ricorso tutte le volte in cui ciò sia possibile. L’ Dal punto di vista contenutistico, l’art.18, comma 1, della legge n.81/2017, definisce il lavoro agile (o smart working) una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (art.2094 c.c.) stabilita mediante accordo scritto tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pur essendo lo smart working caratterizzato dall’avere base essenzialmente volontaria - infatti per la sua attuabilità è necessario l’accordo delle parti, che deve essere necessa- riamente formalizzato per iscritto - nel tentativo di limitare quanto più possibile gli effetti negativi del fenomeno epidemiologico determinato dall’avvento del Covid-19 sul mondo produttivo, sono state previste forme cosiddette ‘semplificate’ di lavoro agile, da poter attuare su tutto il territorio nazionale e per l’intera durata del periodo di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020, al fine di favorirne un maggiore utilizzo. La modalità semplificata consente ai datori di lavoro di ricorrere all’utilizzo del lavoro agile senza precedente accordo individuale; questo è invece sostituito da un’autocertifi- cazione da parte del titolare d’impresa, con la quale si afferma che il lavoro agile è stato attivato a seguito della dichiarazione del Governo dello stato di emergenza nazionale, e non andrà trasmessa al Ministero ma conservata in azienda. Il datore di lavoro deve obbligatoriamente, attraverso il sito cliclavoro.gov.it , procedere alla comunicazione dell’attivazione di tale tipologia contrattuale, allegando (oltre all’au- tocertificazione) il file Excel contenente l’elenco dei dipendenti in lavoro agile, con il quale devono essere forniti i dati individuali richiesti, tra cui: dati anagrafici (compreso il codice fiscale), dati Inail (posizione assicurativa territoriale e voce di tariffa applicata a quel lavoratore), durata del periodo in lavoro agile. La nuova procedura semplificata consente inoltre alle aziende di comunicare al Ministero prestazioni svolte in lavoro agile anche da quei dipendenti che già utilizzavano questa modalità lavorativa per alcuni giorni alla settimana, ai quali l’azienda ha però chiesto un’estensione in ragione dell’emergenza sanitaria. Non è prevista una soglia massima di lavoratori in questa modalità. ll ricorso allo smart working resta comunque vincolato alle mansioni che devono essere svolte dal lavoratore. Se il datore di lavoro non può fornire al lavoratore la strumentazione necessaria, questo può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto ad adot- tare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare che le prestazioni lavorative in modalità agile siano svolte in maniera ordinaria, e che informazioni, anche sensibili, appartenenti all’azienda non fuoriescano dal suo perimetro fisico. Per quanto incentivata, la possibilità di ricorrere alla modalità di smart working rimane confinata a una piccola parte del mercato del lavoro, risultando incompatibile per nume- rose attività, come quelle commerciali, per le quali purtroppo la sospensione dell’attività lavorativa comporta inevitabilmente un arresto dell’attività in sé. ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristina Sofia Barracchia, Cristiano Cominotto

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0NzE=