AO_416

MAGGIO 2019 AUTOMAZIONE OGGI 414 132 Le clausole vessatorie nei contratti business to business l giorno d’oggi è sempre più diffusa la conclusione di contratti che, nella mag- gior parte dei casi, contengono clausole vessatorie nei confronti del contraente più debole. Ebbene, sono valide? Con l’espressione ‘clausole vessatorie’ si fa riferimento a tutte quelle clausole che, in- serite in un contratto, determinano la cre- azione di un particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico di un solo contra- ente, di solito il consumatore o il privato. Se dunque, nell’ambito dei contratti con- clusi tra imprese e consumatori, il codice del consumo prevede una speciale prote- zione per i consumatori, con riferimento alle clausole vessatorie, agli Artt.33 e ss., un’analoga tutela è prevista anche nell’am- bito dei contratti conclusi tra imprese (i cd. contratti ‘business to business’). Il codice civile prevede infatti un’apposita normativa in tema di clausole vessatorie agli Artt.1341 e ss, applicabile a qualsiasi tipo di contratto stipulato tra una parte predisponente, prescindendo dalla sua qualifica professionale, e il contraente che vi aderisce. In particolare, l’Art.1341 cc, af- frontando il tema della sottoscrizione delle condizioni generali di contratto, stabilisce che laddove queste vengano predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, per essere efficaci devono essere conosciute dall’altro al momento della conclusione A del contratto, o conoscibili utilizzando l’ordinaria diligenza. Il secondo comma dell’ar- ticolo accompagna tale previsione con una specifica serie di clausole che, se non spe- cificatamente approvate per iscritto, non hanno effetto. L’elenco comprende: la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, le decadenze, le limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, le restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, la tacita proroga o rinnovo del contratto, le clausole compromissorie o le deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Proprio perché questo tipo di clausole produce un forte squilibrio tra le parti, l’elenco è tassativo, pertanto non possono essere previste ipotesi differenti rispetto a quelle in- dicate dall’articolo. Laddove tali clausole non vengano specificatamente approvate per iscritto, sono considerate inefficaci (Cass. n.11594/2010); per far sì, quindi, che le clausole vessatorie siano valide, le singole clausole dovranno essere richiamate una per una ed essere oggetto di un’approvazione separata, specifica e autonoma, distinta dalle altre condizioni dell’accordo. Solo in questo modo, il contraente potrà essere pienamente con- sapevole di quanto sottoscritto e delle limitazioni che ha assunto a suo carico. Il principio per cui tali previsioni sono efficaci solo se approvate specificatamente per iscritto è stato anche ribadito dalla giurisprudenza, tra cui in primis la sentenza della Corte di Cassazione n.24193 del 13 novembre 2014. Quest’ultima ha previsto che: “Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate ”. Quindi, per essere efficace, l’approvazione per iscritto deve riguardare solo le clausole vessatorie, senza includere le clausole prive di carattere vessatorio, non essendo valida la sottoscrizione indiscriminata e generica di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse. Questa maggiore attenzione alla tutela del contraente più debole è stata approfondita negli ultimi anni a causa della crescente diffusione dei ‘contratti per adesione’, ossia quei contratti che generalmente vengono stipulati con imprese (per esempio assicurazioni, so- cietà di telecomunicazioni ecc.) che offrono i propri servizi a condizioni predeterminate. L’altro contraente generalmente si limita ad aderire automaticamente alla sottoscrizione, senza possibilità di modificare il contratto. L’Art.1342 c.c. prevede che la disciplina riguar- dante le clausole vessatorie si applichi a tutti quei contratti qualificabili ‘per adesione’, ossia che sono stati predisposti unilateralmente su formulari o moduli da uno solo dei contraenti. Al contrario, qualora risulti che il contratto sia stato predisposto da entrambe le parti, mediante trattative specifiche intercorse tra loro, non è necessaria la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie. SETTE BRE 2019 AUTOMAZIONE OGGI 416 132 ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Cristina Falcone AVVOCATO AO

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