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SETTEMBRE 2019 AUTOMAZIONE OGGI 416 123 Il secondo dei decreti del 26 giugno 2015 è relativo agli schemi di relazione tecnica attestanti la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici. Vengono riportati tre schemi riferiti, rispettivamente, ai gruppi di edifici A,B e C. Il terzo decreto è denominato ‘Decreto APE’, in quanto contiene le linee guida nazionali per la redazione dell’attestato di presta- zione energetica - APE, ossia del documento che attesta la pre- stazione energetica del fabbricato e quella globale dell’edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori. Per prestazione energe- tica del fabbricato si intende il fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del comfort interno, indipendentemente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti nell’edi- ficio. Tale indice fornisce una valutazione, in estate e in inverno, del comportamento dell’involucro edilizio rispetto all’ambiente esterno. La prestazione energetica globale (classe energetica) si definisce come il fabbisogno annuale di energia primaria non rin- novabile per erogare i servizi energetici, effettivamente, presenti (eccetto per la climatizzazione invernale per tutti gli edifici e per la produzione di ACS per gli edifici residenziali che si considerano sempre esistenti). Dal 22 febbraio 2014, la redazione dell’APE ri- sulta obbligatoria non solo per edifici di nuova costruzione, ri- strutturazioni o riqualificazioni, ma anche per vendere o locare un immobile esistente. Direttive Dopo poco più di due anni dalla direttiva 2010/31/UE, viene ema- nata la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 il cui decreto di recepimento italiano è il Dlgs 102/2014 ( Riferimento: Gazzetta Uf- ficiale - Serie Generale n.165 del 18 luglio 2014. Entrata in vigore: 19 luglio 2014. Integrazione del Dlgs 102/2014 amezzo Dlgs 141/2016 ). Il Dlgs 102/2014 presenta i seguenti temi rilevanti: la riqualifi- cazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale, le diagnosi energetiche obbligatorie per grandi imprese e imprese a forte consumo di energia, il regime obbligatorio di efficienza energetica (meccanismo incentivante dei titoli di effi- cienza energetica o certificati bianchi), la cogenerazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento efficienti, gli schemi di accreditamento e certificazione per i player dell’ef- ficienza energetica, il programma di informazione e formazione sull’efficienza energetica. Si conclude il focus con la presentazione della direttiva UE 2018/844 del 30 maggio 2018 indicata come energy performance building directive - Epbd ( Riferimento Gazzetta Ufficiale dell’U- nione Europea del 19 giugno 2018. Entrata in vigore: 9 luglio 2018 ) e della direttiva UE 2018/2002 dell’11 dicembre 2018 indicata come - energy efficiency directive – EED ( Riferimento Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 dicembre 2018. Entrata in vigore: 24 di- cembre 2018 ). La direttiva Epbd modifica le direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE e stabilisce l’implementazione di una strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici sia privati dell’Unione Europea, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Si può fare ricorso alla strategia per fron- teggiare i rischi connessi all’intensa attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l’effi- cienza energetica e la durata degli edifici. Nella direttiva Epbd, in riferimento allo sviluppo delle infrastrutture per l’elettromobilità, per gli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, si prescrive l’installazione di almeno un punto di ricarica e, per almeno un posto auto su cinque, la predisposizione di infrastrutture di cana- lizzazione per consentire, in una fase successiva, l’installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici. Analogamente, per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, si prescrive l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione. Tali prescri- zioni valgono per gli edifici residenziali e non valgono qualora il parcheggio sia all’interno dell’edificio o adiacente allo stesso e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edifi- cio o del parcheggio in caso di adiacenza. In relazione ai controlli degli impianti, la direttiva Epbd prescrive le ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento o degli stessi combinati alla ventilazione di ambienti, con una potenza nomi- nale utile superiore a 70 kW. Analogamente, per gli impianti di condizionamento dell’aria o degli stessi combinati alla ventila- zione. Inoltre, per gli edifici non residenziali dotati di impianti di riscaldamento o degli stessi combinati alla ventilazione con po- tenza nominale utile superiore a 290 kW, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, si sancisce l’adozione di sistemi di automazione e controllo entro il 2025. Analogamente, per gli im- pianti di condizionamento dell’aria o degli stessi combinati alla ventilazione. Mentre gli edifici residenziali, possono essere attrez- zati a mezzo funzionalità di monitoraggio elettronico continuo e di regolazione efficaci. Qualora sussistano le funzionalità automa- tiche e i sistemi di automazione sopradescritti, rispettivamente, per gli edifici residenziali e non, essi sono esentati dalle ispezioni periodiche degli impianti. In ultimo, la direttiva Epbd definisce l’istituzione, entro il 31 dicembre 2019, di un sistema comune fa- coltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Il sistema deve definire un indicatore di pre- disposizione degli edifici all’intelligenza e stabilire una metodo- logia per calcolarlo. L’indicatore consente una valutazione della capacità di un edificio di adattare il funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare la propria efficienza energetica e le prestazioni generali. Fra gli aspetti più salienti, la direttiva EED stabilisce un quadro comune di misure al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali dell’Unione in materia di efficienza ener- getica, in riferimento agli stessi, si conferma l’aliquota del 20% per il 2020 della direttiva 2012/27/UE e si aggiunge la quota di almeno il 32,5% per il 2030. Ogni Stato membro deve stabilire i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica agli obiet- tivi dell’Unione al 2030. Inoltre, la direttiva EED stabilisce che i contatori e i contabilizzatori di calore, installati dopo il 25 ottobre 2020, devono essere leggibili da remoto. Analogamente, entro il 1 gennaio 2027, quelli esistenti, altrimenti si deve procedere alla sostituzione degli stessi con dispositivi leggibili da remoto, salvo che si dimostri la non convenienza economica. La scadenza per il recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva Epbd risulta essere il 10 marzo 2020, mentre quella di valenza generale per la direttiva EED è il 25 giugno 2020. In Italia, l’attività è in fase di avanzamento al fine di arrivare puntuali agli appuntamenti. •

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