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SETTEMBRE 2019 AUTOMAZIONE OGGI 416 122 AO TUTORIAL Carmen Lavinia fficienza energetica: di cosa si tratta? La definizione di efficienza energetica ingloba e amplia quella di rispar- mio energetico. Infatti, mentre il concetto di risparmio energetico implica una serie di azioni di programma- zione e pianificazione che permettono di ridurre il costo della bolletta, fare efficienza energetica vuol dire implementare una serie di azioni di programmazione, pianificazione e realizza- zione di strumenti operativi e strategie che non solo permettano di consumare meno energia, ma che garantiscano la parità o l’in- cremento del comfort e dei servizi offerti. Fare efficienza energe- tica vuol dire, certamente, ottenere un risparmio energetico ma mai diminuendo, bensì mantenendo o migliorando il benessere degli utenti e gli standard delle prestazioni. In riferimento al quadro regolatorio, si propone un focus sulle Di- rettive Europee sull’efficienza energetica e sulla prestazione ener- getica degli edifici e sui relativi Decreti di recepimento italiani. I tre decreti attuativi Procedendo in ordine cronologico, si parte dalla Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010. Il Dlgs 192/2005 e s.m.i. rappre- sentano gli atti di recepimento italiani della Direttiva 2010/31/ UE. Il Dlgs 192/2005 stabilisce l’emanazione di decreti attuativi, trattasi dei tre decreti del 26 giugno 2015 ( Riferimento: Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015 - Supplemento Ordinario n. 39. Entrata in vigore: 1 ottobre 2015 ). Il primo di questi è denominato ‘Decreto Requisiti Minimi’ e definisce le modalità di applicazione della metodologia di cal- colo delle prestazioni energetiche degli edifici, incluse le fonti energetiche rinnovabili - FER, nonché le prescrizioni e i requi- siti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. La prestazione energetica degli edifici corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale, in termini di energia primaria, per l’erogazione dei servizi energetici, quali: climatizzazione inver- nale, climatizzazione estiva, ventilazione e produzione di acqua calda sanitaria - ACS (edificio residenziale). Nel caso di edificio non residenziale ai servizi sopracitati, occorre aggiungere l’illu- minazione e il trasporto di persone e/o beni. Nel ‘Decreto Requi- siti Minimi’ gli edifici vengono suddivisi in tre gruppi: A - nuove costruzioni o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello, compresi gli edifici a energia quasi zero (edi- fici nuovi o esistenti caratterizzati da un fabbisogno energetico molto basso da coprire, in modo significativo, a mezzo FER); B - soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello; C - sottoposti a riqualificazione energetica. Il concetto base del ‘Decreto Requisiti Minimi’ è che occorre sottoporre a verifica l’edificio e garantire il soddisfacimento dei requisiti minimi, ossia nell’accezione più ampia (gruppo di edifici A), i parametri caratteristici dell’involucro (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione dell’involu- cro e area solare equivalente estiva dei componenti finestrati) devono essere inferiori ai valori soglia; le efficienze medie stagio- nali degli impianti di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di ACS devono essere superiori ai valori so- glia; gli indici di prestazione energetica per climatizzazione in- vernale, climatizzazione estiva e globale devono essere inferiori ai valori soglia. E Focus sulle direttive europee sull’efficienza energetica e sulla prestazione energetica degli edifici e sui relativi decreti di recepimento italiani Efficienza energetica: le disposizioni di legge Foto tratta da www.pixabay.com

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