AO_415

MAGGIO 2019 AUTOMAZIONE OGGI 414 114 Tutela dei lavoratori nei cambi di appalti pubblici l Ccnl Industrie Metalmeccaniche prevede una specifica disciplina per tutelare e salva- guardare i lavoratori interessati nei cambi di appalti pubblici, ossia quando vi sia nel tempo una successione di diverse imprese. Tale disciplina si esplica attraverso clausole che prendono il nome di ‘clausole di prote- zione’ o ‘clausole sociali’. Nello specifico, il Ccnl Industrie Metalmec- caniche prevede, all’art.10, una procedura che l’azienda uscente è tenuta a seguire in caso di cessazione di appalto pubblico. L’ar- ticolo precisa che: “Con riferimento all’am- bito degli appalti pubblici di servizi […], le Parti, nel rispetto della libera concorrenza tra aziende, intendono valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociale volti a salvaguardare l’occupazione compatibilmente con le esigenze organiz- zative delle imprese coinvolte e anche al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza”. Prosegue poi prevedendo, per l’impresa uscente, l’attivazione di una procedura di confronto che coinvolge le Rappresentanze Sindacali Unitarie, a par- tire da almeno 20 giorni prima della data I di cessazione dell’appalto in essere. Su richiesta, anche disgiunta, di ciascuna delle parti verrà poi attivato un confronto invitando l’impresa subentrante e coinvolgendo, sempre su richiesta, le rispettive organizzazioni sindacali e datoriali. È proprio in occasione del confronto in sede sindacale che saranno valutate le attività svolte dall’impresa uscente e si affronterà la problematica relativa ai lavoratori interessati al cambio di appalto. Si terrà conto infatti degli addetti allo specifico appalto che risultino in forza, alla scadenza del contratto di appalto, con un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, in essere da almeno dodici mesi prima della predetta scadenza. Tale periodo di dodici mesi non si applica al personale in forza all’appalto che è stato inserito in sostituzione di dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei dodici mesi pre- cedenti la scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro con l’impresa uscente. A chiusura della procedura, in linea con le finalità di salvaguardia occupazionale, l’im- presa subentrante ha l’onere di esporre le proprie necessità e intenzioni occupazionali, secondo la propria organizzazione e alle condizioni dell’appalto. Molte volte, inoltre, può accadere che eventuali specifiche clausole sociali, volte a pro- muovere la stabilità del personale impiegato, siano inserite nel bando di gara dall’impresa subentrante nell’appalto e che pertanto debbano essere necessariamente rispettate. In particolare, l’art.50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, contenente la disciplina relativa agli appalti pubblici, affrontando il tema delle clausole sociali inserite nel bando di gara, statuisce che: “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di la- vori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’appli- cazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81”. A questo punto, se l’azienda subentrante, in riferimento a eventuali clausole sociali inse- rite nel bando di gara, oppure nell’ambito di incontri sindacali, ha optato per l’assunzione dei lavoratori impiegati nell’appalto, il rapporto di lavoro con la società uscente termina con una risoluzione consensuale e, contestualmente, i lavoratori saranno assunti dal nuovo appaltatore. In questo caso, l’azienda uscente non è tenuta al pagamento del pre- avviso, ossia alla sua indennità sostitutiva, ai lavoratori assunti dall’impresa subentrante. Nel caso in cui invece l’azienda subentrante non assuma i lavoratori precedentemente impiegati, la società uscente procederà, laddove sia possibile, con il trasferimento dei lavoratori presso altre sedi. GIUGNO-LU L 5 114 ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Cristina Falcone AVVOCATO AO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0NzE=