AO_413
MARZO 2019 AUTOMAZIONE OGGI 412 118 Procacciatore d’affari o agente? l procacciatore d’affari e l’agente di com- mercio sono due figure che presentano una labile linea di demarcazione con riferimento alla corretta classificazione del rapporto di lavoro; non a caso, a primo impatto possono sembrare similari, presentando molti punti di contatto e diverse affinità. Il differente inquadramento di un collaboratore come procacciatore d’affari o come agente fa tut- tavia sì che il rapporto di lavoro sia soggetto a una disciplina completamente diversa, per molti aspetti. L’agente di commercio è infatti assoggettato al versamento del con- tributo Enasarco, non necessario invece per il procacciatore d’affari; inoltre, al rapporto di agenzia si applicano anche le previsioni degli Artt.1750 c.c. e 1751 c.c. relativi all’in- dennità di preavviso e di fine rapporto. Per tal motivo, molte società tendono a stipu- lare contratti di procacciamento d’affari, che comportano sicuramente meno oneri a carico dell’impresa e, di conseguenza, meno garanzie per il lavoratore. Non classificare correttamente un colla- boratore come agente può tuttavia essere I estremamente gravoso per una società, potendo comportare, per esempio, per l’impresa che stipula un contratto di procacciamento d’affari, eventuali accertamenti da parte dell’Enasarco, dal cui esito possono derivare ingenti sanzioni. Poiché il confine tra le due figure è molto sottile, ma allo stesso tempo estremamente im- portante ai fini dell’applicabilità della corretta disciplina, la giurisprudenza maggioritaria ha creato una serie di indici in presenza dei quali il collaboratore deve essere considerato in ogni caso un agente, nonostante l’esistenza di un contratto di procacciamento d’affari. Occorrerà pertanto esaminare le caratteristiche del rapporto emergenti dal contratto di procacciamento, alla luce della valutazione dei seguenti elementi: l’incidenza del patto di esclusiva sul rapporto, la previsione di accordi provigionali, l’assegnazione di una zona ben precisa dove concludere gli affari, la previsione di un patto di non concorrenza, l’oc- casionalità o meno della collaborazione, la collaborazione con altre mandanti in modo continuo, la conduzione diretta delle trattative (Corte di Cassazione, Sez.L., sentenza n.1974 del 2 febbraio 2016). Ovviamente, oltre a tali elementi un ruolo fondamentale è svolto dalla volontà delle parti sussistente al momento della stipula del contratto, la quale, pur non essendo fondamentale per la classificazione, non può in ogni caso essere ignorata e tralasciata. In ogni caso, come si può notare immediatamente dagli indici sopra elencati, il fulcro della distinzione e della conseguente classificazione di un contratto come di agenzia si basa sulla continuità e sulla stabilità dell’attività svolta del collaboratore, la quale deve es- sere dedicata alla promozione della conclusione di contratti per conto del proponente in una sfera territoriale ben precisa. Il procacciatore d’affari infatti, a differenza dell’agente, svolge un’attività che può essere considerata come molto più limitata e, soprattutto, non soggetta ad alcun vincolo di stabilità. Il collaboratore si limita pertanto a raccogliere, in via del tutto episodica, le ordinazioni dei clienti e trasmetterle alla società da cui ha rice- vuto l’incarico di procurare tali commissioni. Il contratto di procacciamento d’affari infatti, generalmente, oltre ad avere una durata limitata nel tempo, non comprende l’attività promozionale di conclusione dei contratti, bensì ha come oggetto la mera segnalazione di clienti o una sporadica raccolta di ordini. In considerazione di quanto precedentemente esposto possiamo affermare che, per la giurisprudenza di merito, elemento centrale della differenziazione fra le due figure è pro- prio la libera iniziativa del procacciatore, essendo quest’ultimo rapporto caratterizzato proprio dalla mancanza di stabilità del legame fra agente e mandante, in virtù di un onere contrattuale. APRILE 2019 AUTOMAZIONE GGI 413 118 ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Cristina Falcone AVVOCATO AO
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