AO_412
MARZO 2019 AUTOMAZIONE OGGI 412 150 Il centro unico di imputazione egli ultimi anni, nell’ambito del diritto del lavoro, è sempre più frequente la messa in atto di condotte fraudolente da parte di gruppi di imprese, volte a eludere le di- sposizioni garantistiche previste a favore dei lavoratori. Proprio al fine di aggirare tali normative e non riconoscere una serie di diritti, specialmente in materia di licen- ziamento, sono in aumento le società che simulano un frazionamento societario, utilizzando quindi come interfaccia le di- stinte personalità giuridiche delle singole imprese appartenenti al gruppo. Per tali motivi, il lavoratore, in molti casi, ha interesse a dimostrare la natura simulata del gruppo e l’esistenza di un unico centro di imputazione, così da poter ricondurre il rapporto di lavoro in capo all’impresa madre, o conseguire le tutele previste dalla legge italiana qualora il computo dei dipendenti dell’impresa risulti essere superiore ai 15 dipendenti. La sussistenza del requisito numerico è infatti fondamen- tale per l’applicazione della disciplina del licenziamento collettivo e della tutela reale in caso di licenziamento illegittimo. N Con la locuzione ‘unico centro di imputazione’ si suole indicare un’entità unica, co- stituita da persone fisiche o giuridiche, alla quale è possibile ricondurre e attribuire situazioni giuridiche soggettive attive o passive. Tuttavia, perché si possa riconoscere tale entità con la conseguente estensione a un differente datore di lavoro degli ob- blighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra un lavoratore e una delle società gestite dal gruppo, non è idonea e sufficiente di per sé l’esistenza di un collegamento economico-funzionale delle imprese gestite dal me- desimo gruppo. L’orientamento giurisprudenziale affermatosi di recente è sempre più coeso nel sanzionare tali condotte simulatorie attraverso la creazione e l’indi- viduazione di una serie di indici, in presenza dei quali è da considerare comprovata l’esistenza di una gestione organizzativa unitaria dell’attività imprenditoriale e, di conseguenza, la sussistenza di un centro di imputazione unico del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione, sez. lav., per esempio, con sentenza del 27 novembre 2018 n.30683, ha individuato degli indici che permettono di stabilire la sussistenza in concreto di un legame tra le società, tra cui riscontriamo: a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) l’utilizzo promiscuo delle medesime attrezzature; c) svolgimento dell’attività lavorativa per tutte le imprese collegate; d) congiunta ge- stione dei rapporti di lavoro; e) medesima sede legale e amministrativa; f) coordina- mento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo. Nel caso in cui si riscontrino queste caratteristiche deve ritenersi che ciascun soggetto giuridico perda la propria individualità e si concretizzi in un autonomo soggetto di di- ritto, nello specifico un centro di imputazione di rapporti diverso dalle singole società o dagli enti collegati, i quali perdono la rispettiva personalità giuridica individuale. Il rapporto di lavoro farà quindi capo al nuovo soggetto giuridico (Trib. Roma, sentenza 24 marzo 2014). Sulla scorta di tali indici, per esempio, è stato desunto un unico centro di imputazione nel caso di uso promiscuo di dipendenti, laddove le prestazioni dei lavoratori ven- gano svolte a favore di differenti imprese in modo indifferenziato e contemporaneo, tale per cui nella sua opera non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro. In virtù di codesta situazione, entrambi i datori di lavoro devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, poiché le vicende afferenti a uno solo dei soggetti si ripercuotono su ciascun elemento del gruppo, non potendo essere identificati singolarmente. MARZO 2019 AUTOMAZIONE OGGI 412 150 ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Cristina Falcone AVVOCATO AO
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