AO_407
GIUGNO-LUGLIO 2018 AUTOMAZIONE OGGI 407 131 obblighi contrattuali e non già da una condotta specifica, quale appropriazioni indebite del patrimonio aziendale, furti, lesione della riservatezza di dati societari ecc. Diversamente opinando, si finirebbe per estendere senza ogni ragionevole limite il concetto di controlli ‘difensivi’, perché quasi sempre la violazione degli obblighi contrattuali dei dipendenti può generare danni alla società (e alla sua reputazione), che però costituiscono il ‘rischio naturale’ correlato all’attività im- prenditoriale che la legge non consente di limitare attraverso sistemi invasivi della dignità dei lavoratori e, comunque, senza autorizzazione sindacale”. In merito alla seconda condizione di le- gittimità, è parimenti illegittima, nonché potenzialmente passibile di ‘condotta antisindacale’ ex Art. 28 dello Statuto dei Lavoratori , l’installazione di qualsiasi dispositivo che comporti un controllo sull’attività lavorativa in assenza di un previo accordo sindacale, o delle sud- dette autorizzazioni amministrative. Non scrimina, dunque, il fatto che dell’u- tilizzo di tali dispositivi siano stati messi al corrente i dipendenti e che sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dagli stessi. Quest’ultimo orientamento è stato so- stenuto a lungo dalla giurisprudenza, la quale, per esempio, con sentenza della Cassazione Penale n.22611 del 17/04/2012, affermava il principio in forza del quale l’installazione sul luogo di lavoro di sistemi di controllo po- tenzialmente in grado di controllare a distanza le attività, dovesse ritenersi le- gittima se preventivamente autorizzata per iscritto oppure oralmente da tutti i dipendenti, anche in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali, o delle autorizzazioni disposte dall’Art. 4 dello Sta- tuto dei lavoratori . Tuttavia, con recente sentenza dell’8 maggio 2017, n.22148, la Suprema Corte di Cas- sazione Penale ha ribaltato l’indirizzo giurisprudenziale precedente, conformandosi perfettamente alla ratio dell’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori , affermando come “… non abbia alcuna rilevanza il consenso scritto od orale concesso dai singoli lavora- tori, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui, nel caso di specie, le rappresentanze sindacali, per espressa disposizione di legge, sono portatrici, in luogo dei lavoratori che, a causa della posizione di svantag- gio nella quale versano rispetto al datore di lavoro, potrebbero rendere un consenso viziato”. Tale orientamento viene giustificato dal fatto che: “La diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeter- minativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ma non invece dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto dell’assun- zione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo, per ottenere un consenso viziato dal timore della mancata assunzione”. Lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro si è più volte pronunciato sull’analisi dell’Art. 4 e sulla sua applicazione a casi concreti. Con la recente Circolare n.4 del 2017, per esempio, è stata presa in considerazione la delicata situazione dei lavo- ratori dei call center, per i quali è intrinseco allo svolgimento dell’attività lavorativa l’utilizzo di particolari software che quantificano la produttività, il tempo dedicato al lavoro per ciascuna commessa, le pause effettuate, monitorando costantemente la giornata lavorativa del dipendente. Nella Circolare si evidenzia come l’utilizzo di tali strumenti “può essere giustificata esclusivamente per le esigenze previste dall’Art. 4 della Legge n.300/1970 e, per- tanto, solo in tali ipotesi può legittimarsi un controllo ‘incidentale’ sull’attività del lavoratore, controllo che deve però necessariamente essere coniugato con il rispetto della libertà e della dignità del lavoratore stesso, evitando controlli prolungati, co- stanti, indiscriminati e invasivi”. In poche parole, l’Ispettorato ha affermato che l’esigenza volta a garantire l’attività produttiva non può essere realizzata a tutti i costi attraverso un “penetrante con- trollo nello svolgimento dell’attività dei lavoratori” e ha concluso affermando che i sistemi di monitoraggio utilizzati dai call center “non solo non rientrano nella defini- zione di strumento utile a ‘...rendere la prestazione lavorativa...’, ma non si ravvisano neanche quelle esigenze organizzative e produttive che giustificano il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del Lavoro”, affermando così una ponderazione degli interessi giuridicamente rilevanti. ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Silvia Colamaria
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