AO_407

GIUGNO-LUGLIO 2018 AUTOMAZIONE OGGI 407 130 AO AVVOCATO installazione da parte del datore di la- voro di strumenti che, seppur necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono potenzialmente in grado di con- trollare a distanza il lavoratore, compor- tando un’indebita intromissione nella sfera privata del singolo dipendente, è un tema di centrale importanza regolato dalla legge e considerato con molta at- tenzione dalla giurisprudenza di legitti- mità, sia civile che penale. Oggetto del tema è il bilanciamento tra, da una parte la tutela, il controllo della produttività e dello svolgimento dell’at- tività lavorativa, dall’altra l’esigenza di tutelare la dignità del lavoratore sul luogo di lavoro, la privacy e la libertà personale. La ‘ratio’ sottesa all’Art. 4 della Legge 300 del 20 maggio 1970 (c.d. L’ Strumenti di controllo a distanza del lavoratore Statuto dei Lavoratori ) è proprio garantire un bilanciamento tra questi interessi con- trapposti, entrambi parimenti meritevoli di tutela. Il primo comma dell’articolo sopra menzionato subordina, infatti, l’utilizzo da parte del datore di lavoro degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti, dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività svolta dal lavoratore, alla sussistenza di due condizioni indispensabili. In primis, è necessario che detti strumenti siano in- stallati sul luogo di lavoro esclusivamente per il soddisfacimento di esigenze organiz- zative e produttive, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. In secondo luogo, è parimenti necessaria la previa approvazione, nonché l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente. In me- rito allo scopo e ai motivi che legittimano l’utilizzo dei sistemi di controllo, molteplici sono le pronunce della Corte di Cassazione Civile, che vanno nella direzione di rite- nere legittimi solo quelli strettamente finalizzati al soddisfacimento delle esigenze organizzative e volti a garantire esclusivamente la sicurezza. Questi sistemi, infatti, non possono in alcun modo essere utilizzati per provare even- tuali inadempimenti contrattuali del lavoratore. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro, con la sentenza del 05/10/2016 n.19922, su un caso che riguardava l’installazione di un sistema GPS sulle autovetture date in dotazione ai dipendenti: “Se per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti o apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi all’attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale dei la- voratori medesimi”. Nel caso di specie, la Corte rilevava come il sistema “GPS sulle autovetture della so- cietà permetteva un controllo a distanza dell’ordinaria prestazione lavorativa, non la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro; non si può, infatti accedere alla tesi per cui fossero in gioco il patrimonio e l’immagine dell’azienda, posto che eventuali pre- giudizi agli stessi sarebbero in realtà derivati solo dalla non corretta esecuzione degli

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