AO_406

MAGGIO 2018 AUTOMAZIONE OGGI 406 164 AO AVVOCATO a prova del credito è un argomento che emerge periodicamente nella giurispru- denza dei tribunali. La ragione di tale perio- dicità non è senz’altro un caso, ma è dovuta all’ingente volume di casi che affollano quo- tidianamente le corti e nei quali si richiede l’accertamento di un determinato credito. La normale prassi giudiziaria può essere così brevemente riassunta: una parte, il creditore, chiede al giudice di accertare e dichiarare l’e- sistenza di un determinato credito e di con- dannare la controparte al pagamento di una somma in denaro, ossia di adempiere all’ob- bligazione che era sorta tra le due parti, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno che può derivare, per esempio, dal ritardo nell’adempimento. L’altra parte, frequentemente, si oppone, contestando in molti casi che il credito addirittura esista e che, per questo motivo, nulla è dovuto a chi chiede il pagamento di una determinata somma. Procediamo dunque per gradi. Nel caso in cui si intrattengano rapporti commer- ciali con clienti o fornitori, nella malaugurata ipotesi in cui la controparte non adempia alla sua parte dell’obbligazione, ossia offrire un corrispettivo in denaro in cambio della pre- stazione prestata in suo favore, il creditore deve affrontare due diversi passaggi. Innanzitutto contattare il debitore in merito al mancato pagamento, nella speranza di ri- solvere la questione in via più o meno ami- chevole e, nel caso in cui non si raggiunga un compromesso, dare incarico a un legale al fine di ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo dal tribunale. Tuttavia, il decreto ingiuntivo è un provvedimento che un giu- dice rilascia senza alcuna instaurazione del L Le contestazioni e la prova del credito contraddittorio, all’esitodi unprocedimentodefinitomonitorio, regolatodal libro IVdel Codice Civile ‘Dei Procedimenti Sommari’. Il carattere sommario del procedimentomonitorio fa si che il giudice emani un provvedimento sulla base dei fatti così come descritti dal creditore, senza un controllo pieno sulla veridicità di quanto sostenuto dalla parte ricorrente. Per questi motivi, non è infrequente che il debitore, il quale riceva la notifica di un decreto ingiuntivo, contesti la veridicità dei fatti allegati dal creditore, mettendo in discussione non solo l’ammontare del de- bito, ma la stessa esistenza del debito in questione, e citi quindi il creditore in un giudizio a co- gnizione piena. Se nel giudizio sommario, infatti, al creditore è sufficiente allegare una fattura commerciale, nel momento in cui il debitore contesti nel giudizio a cognizione piena la sussi- stenza del credito, la fattura non sarà più elemento probatorio valido e sufficiente. In tal senso anche la Corte di Cassazione ha affermato come “…la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi re- lativi all’esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto” e ciò comporta che nel caso in cui “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire unmero indizio” (Corte di Cassazione, Sentenza 12 gennaio 2016 n° 299). Al creditore, dunque, ricade l’onere di provare la fonte negoziale su cui si è basato il rapporto e che ha generato il credito, così come sancito da giurisprudenza consolidata di merito se- condo la quale “In tema di distribuzione dell’onere della prova, nel caso di inadempimento di un’obbligazione, laddove il creditore agisca per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte…” (Trib. Milano, sentenza 19 ottobre 2016 n. 11486). Un modo senz’altro sicuro di provare la fonte negoziale è l’allegazione di un contratto sottoscritto da entrambe le parti. Tuttavia, è frequente che molte transazioni siano concluse con un contratto stipulato oralmente dalle due parti. In que- sti casi, dunque, sarà necessario ricorrere a ulteriori mezzi di prova che attestino l’esistenza del rapporto instauratosi. Tra i mezzi di prova scritta, finalizzati a provare la fonte negoziale, è possibile annoverare le bolle di consegna, spesso ignorate nella prassi lavorativa, ma di fondamentale importanza con finalità probatorie in sede di giudizio, o ancora promesse di pagamentoo ammissioni del debitodel debitore stesso e infine, concludendo inmaniera non esaustiva il nostro elenco, ordini di prestazioni richieste tramite mail o su Internet, avendo tuttavia l’accortezza che le comunicazioni diverse dalla PEC (Posta Elettronica Certificata), non hanno valore di prova se contestate. Nel caso in cui non siano disponibili o sufficienti le prove scritte, è possibile ricorrere a testimonianze di soggetti terzi al fine di provare l’esistenza del rapporto negoziale. Difatti, il limite previsto dal Codice Civile all’art. 2721 per la testimonianza su contratti eccedenti il valore di 2,58 euro è da considerarsi superato poiché tale valore non è mai stato aggiornato al tasso di inflazione e svalutazione monetaria che è intervenuto dal 1942, data dell’emanazione del Codice, a oggi e lo stesso articolo prevede che l’autorità giu- diziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. È bene tuttavia precisare in questo caso che la testimonianza dovrà essere diretta, ossia di persone che abbiano assistito in prima per- sona, e che non abbiano alcun interesse per i fatti di causa. ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Antonio Sutera

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