Molte delle aziende di settore specializzate nella produzione di sistemi di videosorveglianza, intuendo con qualche mese di anticipo che la richiesta di termoscanner sarebbe sensibilmente aumentata, si sono affrettate a convertire parte della produzione, dedicandosi a questo prodotto. Le telecamere termiche sono telecamere che ricostruiscono un’immagine utilizzando le radiazioni infrarosse emanate dal calore di un corpo o di un oggetto. Esse, sfruttano le radiazioni elettromagnetiche, ma lavorano, a differenza delle telecamere “normali”, su una diversa lunghezza d’onda.
Le telecamere tradizionali operano su lunghezze d’onda brevi c.d. “visibili” (400-700 nanometri), quelle termiche lavorano su radiazioni infrarosse, a partire da 3.000 nanometri fino a 8.000 o 14.000 nanometri. Fino a poco tempo fa la videosorveglianza era per lo più incentrata sul riconoscimento della persona e del movimento per vari scopi finali. Ora, con l’obbligo di controllo della temperatura corporea per accedere a ogni spazio chiuso, da un supermercato a una struttura pubblica, così come un ufficio, diventa essenziale dotarsi di un dispositivo che controlli la temperatura corporea di ogni singolo individuo che debba accedere.
La scelta da parte degli esercizi è libera. Alcuni hanno adottato i termometri laser oppure la struttura ha preferito installare un impianto di controllo della temperatura che sia più o meno sofisticato. Lo scopo, in entrambi i casi, è quello di fornire un tempestivo riscontro del soggetto che presenti anomalie termiche e non permettere il contatto con altri individui all’interno di ogni struttura. Tra i vari tipi di termocamere, alcune sono predisposte per l’acquisizione video del volto della persona in esame. Questa funzione va a impattare sulle normative GDPR, e a cui ogni titolare del trattamento dei dati deve porre la massima cura, poiché si tratta sempre di dati personali. La raccolta e il trattamento di questi dati devono essere gestiti in egual modo, sia che si tratti di un esercizio pubblico o di un ufficio o stabilimento. Le normative infatti stabiliscono che i trattamenti debbano avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 5 del reg. UE 679/2016.
A questo proposito abbiamo interpellato Marco Soffientini, avvocato esperto di privacy e diritto delle nuove tecnologie nonché docente e responsabile protezione dati di organizzazioni pubbliche e private, per capire meglio questo delicato argomento dal punto di vista legale.
Parliamo della normativa GDPR riguardo le termocamere di ultima generazione, del loro impatto sulla privacy e se si possono applicare i principi generali delle normative:
“Innanzitutto occorre fare una precisazione: le termocamere sono sistemi di acquisizione video che possono avere un impatto sulla privacy ma non possono essere paragonate ad un sistema di riconoscimento facciale vero e proprio. Parliamo di immagini acquisite che non consentono di riconoscere il volto di una persona, ma al massimo di desumere indirettamente l’identità della persona per altre vie (ad esempio perché la persona ripresa è l’unico dipendente di quell’ufficio o area). Esse sono molto utilizzate nel controllo accessi in quanto consentono di “capire” se c’è un’intrusione in una determinata area. Il vantaggio nell’utilizzo di queste telecamere come “sensori” è che sono in grado di funzionare anche nel buio più assoluto e vengono abbinate molto spesso all’impiego di tradizionali telecamere. Per queste ragioni alle telecamere termiche in quanto tali non si applica la stessa disciplina prevista per le telecamere tradizionali”.
Le normative presenti nel GDPR come possono essere applicate anche per le termocamere?
Anche se le immagini acquisite non permettono l’identificazione vera e propria, ciò non significa che il loro utilizzo non possa avere un impatto privacy così come è avvenuto (e sta avvenendo) nella applicazione delle misure anti contagio da Covid-19.
Infatti, durante l’emergenza da Covid-19 sono state utilizzate telecamere termiche per rilevare la temperatura corporea basate su algoritmi di riconoscimento facciale (c.d. di ) per individuare la fronte delle persone e indirizzare la telecamera termica per la rilevazione della temperatura corporea o per rilevare la presenza della mascherina sul volto della persona.
Come osservato dall’Autorità Garante in ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
In questi casi deve essere fornita una informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 679/2016, preferibilmente dettagliata quando si utilizzano tecnologie avanzate come i termo scanner con analisi del volto.”
L’avvocato Marco Soffientini parlerà di normative GDPR e privacy in occasione del Secsolutionforum, che quest’anno si tiene in formato digitale il 23 e 24 settembre.