Condizioni tecnico-economiche per l’accesso alle reti elettriche.

 
Pubblicato il 15 dicembre 2001

Disciplina della riconciliazione e dello scambio

La disciplina della riconciliazione e dello scambio introdotta dalla deliberazione n.13/99 consente la valorizzazione, su base annuale, delle differenze in ciascuna ora dell’anno tra l’energia elettrica immessa e prelevata nei punti di consegna e riconsegna.

In particolare la suddetta valorizzazione è effettuata al termine di ciascun anno solare attraverso:
• la determinazione in ciascuna ora della differenza tra la potenza immessa e prelevata tenendo conto dei pedaggi in energia a copertura delle perdite;
• la compensazione dell’energia elettrica immessa in eccesso nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria (si utilizzano le fasce orarie definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990) con l’energia prelevata in eccesso nelle ore appartenenti alla medesima fascia mediante l’applicazione di un coefficiente di penalità;
• la compensazione tra i saldi risultanti in ciascuna fascia dalla procedura descritta alla lettera b) mediante l’applicazione di coefficienti di scambio, differenziati a seconda della tipologia di impianto che immette l’energia elettrica in rete, che riflettono il costo di generazione dell’energia elettrica nelle diverse fasce orarie;
• la previsione del trattamento economico del saldo annuale risultante.

La presenza di un meccanismo di questo tipo costituisce un incentivo per gli operatori a programmare e controllare gli impianti di generazione e, nei casi in cui ciò sia possibile, i processi utilizzatori di energia elettrica, in modo da rendere minime le differenze, in ciascuna ora, tra la potenza immessa e prelevata.

La valorizzazione dell’energia elettrica consegnata e riconsegnata in differenti ore avviene, quindi, durante l’anno, mediante un meccanismo di compensazione basato su coefficienti prefissati e, alla fine dell’anno, attraverso una valorizzazione economica.

Sia i coefficienti che la suddetta valorizzazione economica sono imposte, nella disciplina prevista dalla deliberazione n.13/99, per via amministrativa, ove invece in un meccanismo di mercato quale quello previsto dal dispacciamento di merito economico possono essere determinate, istante per istante, sulla base dei costi sostenuti dal Gestore della rete per il bilanciamento e provocati dal comportamento degli operatori.

condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica

Come accennato in precedenza, l’attività di dispacciamento del Gestore della rete ha lo scopo principale di rendere compatibile l’esecuzione dei programmi di immissione e prelievo, definiti attraverso la partecipazione al sistema delle offerte o la stipula di contratti bilaterali, con i vincoli che derivano dalle caratteristiche tecniche del sistema elettrico.

In particolare l’attività di dispacciamento si sostanzia:
• nell’assegnazione dei diritti di utilizzo del sistema di trasmissione e nella gestione delle congestioni di rete;
• nel mantenimento dell’equilibrio continuo di immissioni e prelievi di energia elettrica (cosiddetto “bilanciamento”), anche assicurando, mediante l’approvvigionamento di capacità di riserva, la disponibilità di un’adeguata capacità di generazione.

Il Gestore della rete, nell’ambito dell’attività di dispacciamento, agisce avvalendosi di strumenti che possono essere distinti in due categorie generali.

Da una parte il medesimo Gestore può imporre vincoli ai programmi di immissione e prelievo determinati attraverso il sistema delle offerte o i contratti bilaterali, ad esempio mediante l’assegnazione dei diritti di utilizzo delle capacità di trasporto su base zonale.

Dall’altra parte, il Gestore della rete può utilizzare risorse appositamente approvvigionate per rendere compatibili le immissioni e i prelievi con la sicurezza del sistema.

Le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 95/01 prevedono che il Gestore della rete adotti regole per il dispacciamento, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, che soddisfino requisiti di efficienza, non discriminazione, trasparenza e semplicità.

A tal fine l’Autorità ha previsto condizioni riguardanti le principali funzioni del Gestore della rete nell’ambito dell’attività di dispacciamento ed in particolare:
• la gestione delle congestioni di rete;
• l’approvvigionamento e la gestione dei servizi di riserva;
• l’approvvigionamento e la gestione di energia elettrica per il bilanciamento.
Gestione delle congestioni di rete
Con tale termine si intendono indicare tutte le attività volte ad assicurare la compatibilità dei programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica, definiti sulla base della libera interazione degli operatori, con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.

Al fine della gestione delle congestioni di rete sono previsti due distinti meccanismi che prevedono:
• il primo, la suddivisione della rete rilevante ai fini del dispacciamento, costituita dalla rete di trasmissione nazionale e dalla rete di distribuzione in alta tensione, in zone geografiche e la modifica dei programmi di immissione e prelievo al fine di renderli compatibili con i valori predefiniti di capacità di trasporto tra le zone;
• il secondo, la risoluzione di eventuali congestioni di rete presenti dopo l’applicazione del meccanismo descritto alla lettera 0 utilizzando offerte appositamente presentate dagli operatori.

La soluzione delle congestioni mediante la suddivisione della rete in zone comporta la separazione del mercato, su base geografica ed in corrispondenza a capacità di trasporto tra le zone che risultino limitanti, in differenti mercati indipendenti (market splitting).

Tale meccanismo viene applicato utilizzando le medesime offerte presentate dagli operatori sul sistema delle offerte e considerando le immissioni e i prelievi corrispondenti a contratti bilaterali rispettivamente come offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione del prezzo.

Ciascun titolare di un contratto bilaterale è, inoltre, tenuto al versamento al Gestore della rete di un corrispettivo determinato in misura pari alla differenza tra i prezzi di equilibrio del mercato determinati nelle zone in cui avviene il prelievo e l’immissione dell’energia elettrica.

L’applicazione di un meccanismo zonale quale quello descritto non è, tuttavia, in grado di garantire, in generale, la compatibilità dei programmi di immissione e prelievo con i vincoli della rete elettrica, comportando la rappresentazione zonale una rilevante semplificazione dei suddetti vincoli.

Pertanto è previsto che il Gestore della rete risolva eventuali congestioni residue selezionando, nell’ambito di un mercato appositamente costituito, offerte di variazione dei programmi di immissione e prelievo presentate dagli operatori (effettuando in tal modo azioni di counter-trading).

L’utilizzo di un siffatto meccanismo garantisce agli operatori la certezza dei benefici derivanti dai diritti di utilizzo delle capacità di trasporto acquisiti sulla base del meccanismo zonale descritto in precedenza.

Tale certezza non si sostanzia nella garanzia di immettere (o prelevare) l’energia elettrica oggetto del programma risultante dal mercato giornaliero o dall’attuazione di un contratto bilaterale, bensì dalla garanzia, qualora tale immissione (o prelievo) sia impossibile a causa di vincoli di rete, di un indennizzo economico determinato sulla base dell’offerta formulata dall’operatore medesimo.

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