Effinciency_and_Environment_05_2019

30 Efficiency & Environment - Maggio 2019 Approfondimenti Mentre, si individua come impresa a forte consumo di energia quella caratterizzata dalla registrazione nell’elenco annuale della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - Csea come da DM 21 dicembre 2017 riferito al riordino del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia. Il vincolo di esecuzione delle DE all’anno ‘n’ si manifesta, per la grande impresa, quando essa risulta tale nei due anni consecutivi precedenti (n-1 e n-2), mentre, per l’impresa a forte consumo di energia, quando l’iscrizione nell’elenco della Csea è relativa all’anno ‘n-1’. La cogenza delle DE non si applica alle Pubbliche Ammi- nistrazioni. La ricognizione delle stesse viene operata, an- nualmente, dall’Istituto Nazionale di Statistica - Istat con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre ai sensi della Legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009. Inoltre, si sottolinea che un’impresa che adotta un Sistema di Gestione dell’Energia - SGE certificato sotto accredita- mento ai sensi dello standard dell’Organizzazione Interna- zionale per la Normazione ISO 50001 non deve eseguire le DE, a condizione che la SGE includa un’analisi energe- tica conforme ai criteri minimi riportati nell’allegato 2 del Dlgs 102/2014. AI fini dell’esonero, l’impresa deve inviare all’Enea la copia del Certificato ISO 50001 in corso di va- lidità, il Format (reso disponibile da Enea) della ‘Matrice di sistema’ compilato e dal quale si evincono i requisiti di conformità e i Fogli Elettronici relativi agli indicatori di prestazione energetica. L a diagnosi energetica (DE) si configu- ra come un’utile risorsa ai fini della descrizione del contesto in cui il siste- ma produttivo italiano si colloca sotto l’aspetto dell’efficienza energetica. Nel Dlgs 141/2016, la DE viene definita come “ una procedura sistematica finalizzata a ot- tenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di ri- sparmio energetico sotto il profilo costi-bene- fici e a riferire in merito ai risultati ”. L’obbligo di DE scaturisce dall’art. 8 del Dlgs 102/2014 che stabilisce che le ‘grandi imprese’ e le ‘imprese a forte consumo di energia’ devo- no eseguire le DE e trasmetterle all’Agenzia Na- zionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile/Dipartimento Unità Efficienza Energetica - Enea/Duee che gestisce una banca dati delle stesse. Limitatamente alle DE obbligatorie, per grande impresa si intende quella per la quale sussiste il requisito occupazionale (unità effettive mag- giori di 250) insieme al fatturato superiore a 50 milioni di euro e/o al totale di bilancio annuo maggiore di 43 milioni di euro. Per la determi- nazione dei parametri dimensionali e finanziari il riferimento è il DM 18 aprile 2005. A dicembre 2019 le imprese italiane sono chiamate alla diagnosi energetica per la seconda volta Carmen Lavinia Comitato Tecnico di Automazione Oggi, FIeldbus&Networks, Efficiency&Environment Una data da non dimenticare Foto tratta da www.pixabay.com Per il download di tutti i documenti citati e per ulteriori approfondimenti

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