AO_424

SETTEMBRE 2020 AUTOMAZIONE OGGI 424 120 AVVOCATO AO La contrattazione collettiva aziendale e territoriale el diritto del lavoro italiano, il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore è discipli- nato da differenti fonti di diverso livello: disciplina internazionale ed europea, Co- stituzione, leggi, contratti collettivi nazio- nali di categoria, contratti collettivi detti ‘di secondo livello’ o ‘di prossimità’, contratto individuale. In un contesto storico e sociale come quello che noi tutti stiamo vivendo, in cui la pandemia ha portato molte in- certezze sia ai lavoratori sia alle imprese, può essere complicato trovare gli stru- menti adeguati per ritornare a lavorare in un contesto nuovo e organizzato in modo differente da prima. Ottimi strumenti per coniugare le esigenze di tutte le parti inte- ressate alle novità organizzative del lavoro sono proprio la contrattazione collettiva aziendale e la contrattazione collettiva ter- ritoriale. Infatti, accanto ai contratti collet- tivi nazionali di categoria, la contrattazione collettiva aziendale svolge un ruolo fonda- mentale poiché permette alle aziende di re- golare determinati aspetti con un contratto applicabile ai lavoratori che disciplini il rap- porto con gli stessi secondo le esigenze specifiche della singola impresa. Infatti, può capitare spesso che determi- nate aziende che fanno parte di una cate- goria ampia (come ad esempio il Settore N Commercio o l’Industria Metalmeccanica) abbiano esigenze differenti e più specifiche ri- spetto a quelle disciplinate dai contratti collettivi nazionali. I contratti collettivi aziendali sono sottoscritti dal datore di lavoro e dalle rappresentanze dei lavoratori in azienda, che possono essere RSA, rappresentanze sindacali aziendali, o RSU, rappresentanze sindacali unitarie. E altresì un importante ruolo è svolto dalla contrattazione collettiva territoriale, che consente di integrare la disciplina collettiva nazionale a favore dei lavoratori assunti in aziende situate in un determinato territorio. I contratti collettivi territoriali sono sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali, provinciali e regionali, presenti nel territorio interessato. Sia i contratti collettivi aziendali sia quelli territoriali sono stipulati dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Leggiamo l’Articolo 8 del Decreto legge 138 del 13.08.2011 per capire meglio l’importanza e lo scopo della cosiddetta contrattazione collettiva di prossimità: “ I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rap- presentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività ”. Il medesimo articolo indica quali sono le materie regolabili con tali intese: “ a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio ”. Inoltre, generalmente anche nei contratti collettivi nazionali sono indicate le materie che possono essere oggetto di regolamentazione a livello aziendale e/o territoriale. Per quanto riguarda i rapporti tra i contratti collettivi aziendali e territoriali con le altre fonti di diritto del lavoro, è chiaro che gli accordi di secondo livello possano derogare la disciplina dei contratti nazionali così come la disciplina di legge in favore dei lavoratori, prevedendo trattamenti normativi o economici di miglior favore rispetto a quelli previsti dalle altre fonti. È invece discussa sia in dottrina sia in giurisprudenza la cosiddetta derogabilità in peius , ov- vero la possibilità di prevedere con accordi di secondo livello trattamenti di peggior favore per i lavoratori, pertanto tale opzione deve essere valutata caso per caso e attentamente. Per tale motivo, per predisporre la scrittura e la negoziazione sindacale degli accordi azien- dali o territoriali è bene affidarsi a professionisti esperti in materia e che conoscano bene i contratti collettivi nazionali di riferimento. ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Arianna Pagnoncelli

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