AO_418

NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 AUTOMAZIONE OGGI 418 142 AVVOCATO AO Il rapporto di lavoro dei dirigenti eggendo l’art. 2095 del Codice Civile, sap- piamo che “ I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai ”. Tuttavia la carica dirigenziale, a differenza delle altre sopracitate, comporta spiccata autonomia, ampiezza di funzioni e ampia discrezionalità decisionale. Citando, per esempio, l’art.1 del Contratto Collet- tivo Nazionale per i Dirigenti del Settore Industriale: “ Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all’art.2094 del Cod. Civ. e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di profes- sionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuo- vere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa ”. Il dirigente fa quindi parte dei lavoratori su- bordinati, ma in ragione delle sue funzioni deve essere necessariamente una persona di grande fiducia per l’ente o per la società per cui lavora. Partendo da questo pre- supposto, è facile comprendere perché i rapporti dirigenziali si differenzino dagli altri rapporti di lavoro, per esempio sotto aspetti quali la contrattazione collettiva e la cessazione del rapporto. Nei differenti settori lavorativi (agricoltura, alberghi, credito, editoria ecc.), ai dirigenti è dedicato un Contratto Collettivo Nazio- L nale diverso rispetto alle altre categorie di lavoratori subordinati. Nelle grandi aziende, solitamente, vengono applicati il Contratto Nazionale Dirigenti Industria, oppure il Con- tratto Nazionale Dirigenti Commercio, in relazione all’attività prevalente della società datrice di lavoro. Tra le particolarità di maggiore rilievo che presentano i Contratti Nazionali dei dirigenti figurano: previsione di un ‘trattamento minimo complessivo di garanzia’, retribuzione variabile connessa a obiettivi di risultato, programmi di aggiornamento e formazione culturali-professionali continuativi, coperture assicurative sanitarie ampie. Vediamo ora come si può gestire la cessazione del rapporto con i dirigenti. Questo si può verificare per dimissioni, risoluzione consensuale delle parti o licenziamento. Attenzione, però, perché il licenziamento del dirigente è sottoposto a normative differenti rispetto al licenziamento del resto dei lavoratori subordinati. Sono inoltre previste maggiori tutele economiche dalla contrattazione collettiva. Ovviamente, il licenziamento deve avvenire in forma scritta e deve essere giustificato per iscritto. Al dirigente spetta il periodo di preavviso indicato dal Contratto Collettivo applicabile al suo rapporto di lavoro, oppure la relativa indennità sostitutiva del preavviso, come per tutti gli altri lavoratori. Tuttavia, il licenziamento del dirigente non incontra tutte quelle limitazioni e garanzie ampie che sono stabilite a favore della generalità dei lavoratori. A differenza di quanto avviene per le altre categorie di lavoratori, per i dirigenti non si applica la nozione di ‘giustificato mo- tivo’, di cui all’art.3 della Legge 604/66, ma la giurisprudenza ha elaborato ad hoc la no- zione di ‘giustificatezza’ del licenziamento. Il motivo di questa differenza di trattamento risiede sempre nella particolarità e nell’importanza del rapporto tra datore di lavoro e di- rigente. La Corte di Cassazione ha coniato la nozione di giustificatezza definendola come “ ragionevolezza e serietà del motivo, da accertarsi secondo un equo contemperamento degli interessi contrapposti ” (Cass. Civ., Sez. Lav., 6 ottobre 1998, n.9896.). Di conseguenza, si ritiene ‘giustificato’ il licenziamento del dirigente motivato da qualsiasi fattore apprezza- bile sul piano del diritto, che sia idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore. Bisogna fare attenzione, in ogni caso, perché ove invece la giustificatezza non sussista, il dirigente ha diritto a un’indennità supplementare. Le aziende, solitamente, per garantire una maggiore tutela degli interessi di entrambe le parti in causa, sia i propri sia quelli del dirigente, tendono a concludere accordi con- ciliativi individuali nel momento in cui interviene l’interruzione del rapporto di lavoro. In tal modo, le parti, entrambe assistite dal proprio sindacato, possono confrontarsi ed eventualmente accordarsi su una transazione in vista della fine del rapporto, soprattutto ai fini di evitare futuri contenziosi. ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Arianna Pagnoncelli

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