AO_410

NOVEMBRE 2018 AUTOMAZIONE OGGI 410 134 Il distacco del lavoratore n istituto spesso utilizzato dalle aziende, conseguente all’esponenziale crescita av- venuta in questi anni del flusso di scambi di merci, capitali, informazioni a livello na- zionale ed europeo, è il distacco del per- sonale. Disciplinato dall’art.30 del D.lgs. 276/2003, si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio inte- resse, pone temporaneamente uno o più la- voratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa” . Il potere direttivo resta in capo al datore di lavoro distaccante, mentre la prestazione viene svolta a favore di un terzo. Punto cardine della disciplina è rap- presentato quindi dall’interesse del datore distaccante, il quale deve essere “specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata, potendo a ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell’impresa distaccante, anche di carattere non economico” (art.30 D.lgs. 276/2003). È prevista un’ampia interpretazione del concetto di interesse, difatti il distacco può essere motivato da qualsiasi interesse pro- duttivo legittimo della società distaccante. Vi sono tuttavia dei casi in cui tale interesse si presume sussistere in automatico, in tal senso possiamo individuare la fattispecie aggiunta dal D.lgs. 28 giugno 2013, n.76: U nel caso di aziende collegate con un contratto di rete, non è più necessario provare caso per caso la sussistenza di un interesse. Lo stesso automatismo è stato poi esteso per ana- logia dal Ministero, con interpello 1/2016, ai distacchi effettuati infragruppo. La ratio di tale estensione va rinvenuta nella circostanza che tali imprese condividono un eguale disegno strategico per raggiungere risultati unitari. È da considerare, per esempio, lecito il distacco disposto dalla casa madre, che abbia un reale interesse a sovrintendere con proprio personale l’attività delle collegate (Cass. 16.02.2000 n.1733), esclusivamente ba- sandosi sul requisito del buon andamento della società controllata o partecipata quale interesse produttivo. Recentemente la Cassazione, con la pronuncia n.8068/16, ha ritenuto sussistente l’inte- resse al distacco nell’ipotesi del distacco tra gruppo di imprese, anche “nell’accentramento presso un unico ufficio dell’amministrazione del personale delle società del gruppo” , identi- ficando le ragioni organizzative e produttive alla base di tale interesse “nel collegamento funzionale tra le imprese” e nella comune adozione di un sistema “di gestione integrata dei servizi” . Si sottolinea come, pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascun componente del gruppo di imprese sia titolare dell’interesse a concorrere, anche me- diante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di inte- ressi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione. È considerata quindi legittima la prassi di distacco all’interno dei gruppi di impresa, qualora corrisponda a un’esigenza aziendale volta a razionalizzare e riequilibrare le forme di sviluppo delle aziende del gruppo. L’interesse, in ogni caso, deve perdurare per tutta la durata del distacco, non potendo venire meno in corso d’opera. La legge utilizza inoltre l’espressione ‘temporaneamente’, senza indicare un termine massimo o minimo. Per tal motivo, vi è bisogno di un ancoraggio o a una data certa, o al compimento di un’opera, o di un servizio. In particolare, la Cassazione con due pronunce, 25 novembre 2010 n.23933 e 21 aprile 2016 n.8068, ha osservato che la temporaneità del distacco non richiede che la destinazione del lavoratore a prestare la propria opera in favore di un soggetto diverso “abbia una durata predeterminata fin dall’inizio, né che essa sia più omeno lunga o sia contestuale all’assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto, ma solo che la durata del distacco coincida con quella dell’interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo” . Poiché il dipendente deve eseguire una ‘determinata attività lavorativa’, i compiti del la- voratore devono essere precisati e finalizzati a un ben individuato scopo. Non può quindi essere prevista una generica ‘messa a disposizione’ del dipendente. NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 AUTOMAZIONE O GI 410 134 ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Cristina Falcone AVVOCATO AO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0NzE=